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L. 07/12/2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tu

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Art. 2. - Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità soci

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Art. 3. - Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

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Art. 4. - Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

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Art. 5. - Donazioni ed eredità

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica posson

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Art. 6. - Rappresentanza

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in

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Capo II - Registri e osservatori dell'associazionismo
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Sezione I - Registri nazionale, regionali e provinciali
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Art. 7. - Registri

N4

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito

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Art. 8. - Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali

N4

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento p

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Art. 9. - Atti soggetti ad iscrizione nei registri

N4

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Art. 10. - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

N4

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Sezione II - Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo
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Art. 11. - Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a car

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Art. 12. - Funzionamento e attribuzioni

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 R, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

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Art. 13. - Fondo per l'associazionismo

N3

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Art. 14. - Osservatori regionali

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzion

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Art. 15. - Collaborazione dell'ISTAT

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservato

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Art. 16. - Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui

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Art. 17. - Partecipazione alla composizione del CNEL

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'aline

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Capo III - Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni
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Sezione I - Prestazioni degli associati
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Art. 18. - Prestazioni degli associati

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivit&a

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Art. 19. - Flessibilità nell'orario di lavoro

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle con

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Sezione II - Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
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Art. 20. - Art. 21.

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Art. 22. - Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

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Art. 23. - Tributi locali

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per

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Art. 24. - Accesso al credito agevolato e privilegi

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associ

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Art. 25. - Messaggi di utilità sociale

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150

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Art. 26. - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di access

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Art. 27. - Tutela degli interessi sociali e collettivi

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

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Art. 28. - Accesso al Fondo sociale europeo

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolz

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Art. 29. - Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano conco

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Art. 30. - Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

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Art. 31. - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promo

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Art. 32. - Strutture per lo svolgimento delle attività sociali

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

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Capo IV - Disposizioni finanziarie
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Art. 33. - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002

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