N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 6, comma 9, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120), così recitava:

“12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.” [NF]

[NI=15] Comma abrogato dall'art. 6, comma 9, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120), così recitava:

“13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.”

Dalla redazione