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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici PNRR e PNC, le norme prorogate al 30/06/2024
L’art. 8 del D.L. 30/12/2023, n. 215 (c.d. “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 23/02/2024, n. 18), al comma 5, ha differito al 30/06/2024 il termine fissato dall’art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, in materia di realizzazione di interventi nell’ambito di procedure di affidamento semplificate con i fondi stanziati dal PNRR e dal PNC.
A tal proposito si rammenta che l’art. 14 del D.L. 13/2023, al comma 4, prevede che le semplificazioni sulle procedure di aggiudicazione disposte dagli artt. 1, 2, 5, 6 e 8 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020), si applicano fino al 30/06/2024 (termine così prorogato dalla disposizione in commento, precedente termine stabilito al 30/06/2023).
Stesso discorso per le semplificazioni di cui all’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca cantieri”, convertito in legge dalla L. 55/2019), commi 1 e 3.
Il citato comma 4 dispone inoltre che la semplificazione di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020, comma 1, lettera a) - in base alla quale è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura - si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
Alla luce della proroga in questione, si ritiene utile fornire un riepilogo completo delle norme prorogate.
Inoltre, in aggiunta a quanto verrà illustrato qui nel seguito, bisogna tener conto dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 8 , a mente del quale “8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”. Si rinvia pertanto anche alla consultazione delle norme di cui al D.L. 77/2021 ed al D.L. 13/20223.
PROCEDURE PER CONTRATTI PUBBLICI SOTTOSOGLIA - L’art. 1 del D.L. 76/2020 è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sottosoglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021.
In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 77/2021, ed ora fino al 30/06/2024 per i contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ad opera dell'art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, e poi dell’art. 8 del D.L. 215/2023, comma 5.
In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro le date sopra specificate.
In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Può essere valutato ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale:
* il mancato rispetto dei termini previsti;
* la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
* il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.
Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
L’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità:
a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno:
* 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
* 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.
Si riportano di seguito tabelle riepilogative, rinviando per le soglie comunitarie a Soglie europee per i contratti pubblici e calcolo dell’importo stimato [CODICE 2023].
SERVIZI E FORNITURE | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 139.000 | Affidamento diretto |
Da 139.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
LAVORI | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 150.000 | Affidamento diretto |
Da 150.000 a 1.000.000 | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno5 operatori |
Da 1.000.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori |
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3.
Inoltre, la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D. Leg.vo 50/2016, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
In merito all’applicazione pratica delle procedure sopra indicate, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il citato Parere n. 735 del 24/09/2020 (consultabile in allegato), ha chiarito quanto segue.
1 - L’applicazione delle procedure sopra indicate non è facoltativa, tuttavia resta sempre possibile il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi generali di cui all’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.
2 - Anche in caso di ricorso alle procedure ordinarie, gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto, e resta ferma la possibilità di utilizzare le ulteriori semplificazioni procedimentali introdotte dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (vedi Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici ).
3 - Nei casi di cui ai punti 1 e 2, il Ministero suggerisce opportunamente di dare conto di tale scelta mediante motivazione.
4 - Solo in caso di ricorso alle procedure derogatorie sarà possibile avvalersi dei disposti di cui ai commi 3 e 4, art. 1 del D.L. 76/2020, i quali prevedono in sintesi il ricorso alla determina a contrarre semplificata per gli affidamenti diretti e la facoltà per la stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria.
PROCEDURE PER CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA - L’art. 2 del D.L. 76/2020, comma 1, del D.L. 76/2020, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il termine inizialmente fissato al 31/12/2021.
In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 77/2021, ed ora fino al 30/06/2024 per i contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ad opera dell'art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, e poi dell’art. 8 del D.L. 215/2023, comma 5.
In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il mancato rispetto dei suddetti termini, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso:
* possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale;
* qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
L’art. 2 del D.L. 76/2020, comma 2, prevede - salvo quanto previsto al successivo comma 3 - che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo, sia per i settori ordinari sia per i settori speciali.
In ogni caso si prevedono i termini ridotti per ragioni di urgenza di cui alla lett. c), dell’art. 8 del D.L. 76/2020, comma 1.
L’art. 2 del D.L. 76/2020, comma 3, prevede la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie:
* previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;
* nella misura strettamente necessaria quando i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
La procedura negoziata (per i settori ordinari e per i settori speciali) può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del D.L. 83/2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31/01/2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’art. 252-bis del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente), in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
In base all’art. 2 del D.L. 76/2020, comma 5, per ogni procedura di appalto è nominato un RUP che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
L’art. 2 del D.L. 76/2020, comma 6, prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti nei rispettivi siti internet istituzionali, con applicazione della normativa in materia di trasparenza e dell’art. 29 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del D. Leg.vo 50/2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA - L’art. 5 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, possa avvenire esclusivamente nei seguenti casi e per il tempo strettamente necessario al loro superamento:
* cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli europei inderogabili;
* gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;
* gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
* gravi ragioni di pubblico interesse.
La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP e si prevedono diverse modalità per gestire le suddette ipotesi.
Si prevede inoltre che, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo non possa proseguire con il soggetto designato (né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato), la stazione appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico e salvi gravi motivi tecnici ed economici, dichiari la risoluzione del contratto, che opera di diritto.
La stazione appaltante provvede poi secondo una delle modalità alternative indicate:
* esecuzione in via diretta dei lavori;
* interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara;
* indizione di una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
* proposta di nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera.
Tali disposizioni relative alla risoluzione del contratto si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori non giustificato dalle ipotesi previste per la sospensione.
Si precisa inoltre che le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera e si dettano criteri per la valutazione della questione in sede giudiziale, cautelare e di merito.
In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - L’art. 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 prevede che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria la costituzione di un Collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante.
Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata al 17/07/2020, il collegio consultivo tecnico è nominato entro 30 giorni decorrenti da tale data.
Il Collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il Collegio svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dal summenzionato art. 5 del D.L. 76/2020.
Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti - o 5 in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste - dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Il Collegio si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente con funzioni di presidente (scelto dalle parti o dai componenti di nomina di parte o, in caso di mancato accordo tra le parti, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti o dalle regioni, province o città metropolitane).
Per le opere sottosoglia le parti possono comunque nominare un Collegio consultivo tecnico. Inoltre, le stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, possono costituire un Collegio consultivo tecnico formato da 3 componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808-ter del Codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.
Il Collegio consultivo tecnico obbligatorio è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto, oppure dal 31/12/2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. Nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la costituzione del collegio, esso può essere sciolto su accordo delle parti in data anteriore al termine dell’esecuzione del contratto.
L’art. 6 del D.L. 76/2020 disciplina, inoltre, i limiti agli incarichi, le modalità operative ed i compensi del collegio consultivo tecnico.
ALTRE DISPOSIZIONI VARIE - L’art. 8 del D.L. 76/2020, commi 1-4, dispone che:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8, nelle more della verifica dei motivi di esclusione e dei requisiti di qualificazione;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza bisogno di illustrare le ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti.
DEROGHE DIBATTITO PUBBLICO - L’art. 8 del D.L. 76/2020, comma 6-bis, prevede che le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico (di cui all’art. 22 del D. Leg.vo 50/2016, e al D. P.C.M. 10/05/2018, n. 76), consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale e previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate.
ACQUISIZIONI DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 32/2019, comma 1, lettera a), è sospesa l’applicazione dell’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, che disciplina le modalità con cui i Comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, disponendo in particolare che detti Comuni sono tenuti a procedere secondo una delle seguenti modalità:
* ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
* mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
* ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o gli enti di area vasta ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56.
Essendo le disposizioni suddette sospese, sono applicabili le disposizioni valevoli per tutte le stazioni appaltanti, ai sensi degli altri commi dell’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 (vedi Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione [Codice 2016]).
DEROGHE DIVIETO DI RICORSO ALL’APPALTO INTEGRATO - Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 32/2019, comma 1, lettera b) è sospesa l’applicazione dell’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, quarto periodo, che prevede il divieto (salvo le eccezioni ivi contemplate) di fare ricorso al c.d. “appalto integrato”, all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Si ricorda che tale divieto comunque prevede eccezione per:
* i casi di affidamento a contraente generale;
* le diverse ipotesi di partenariato pubblico privato; le ipotesi di opere di urbanizzazione a scomputo.
Inoltre, per i lavori in cui l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice (comma 1-bis dell’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016).
Il comma 4-bis dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 aveva altresì già previsto una deroga al divieto di appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi siano stati approvati dall’organo competente entro il 19/04/2016, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi.
SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA TRA GLI ESPERTI ISCRITTI ALL’ALBO - Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 32/2019, comma 1, lettera c), è sospesa l’applicazione dell’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del D. Leg.vo 50/2016.
Permane solo l’obbligo - già vigente nelle more dell’attivazione dell’albo ai sensi dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 12 - di individuare i commissari secondo criteri di competenza e in base a regole di trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
La nomina spetta all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
VERIFICA DELLE OFFERTE PRIMA DELL’IDONEITÀ DEGLI OFFERENTI ANCHE NEI SETTORI ORDINARI - Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 32/2019, comma 3, si applica anche per i settori ordinari la disposizione prevista per i settori speciali dall’art. 133 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8, che consente agli enti aggiudicatori, limitatamente alle procedure aperte, di espletare l’operazione di esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti.
Restano fermi tutti gli altri vincoli e le condizioni previste dalla disposizione in esame, tra cui il fatto che tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 3).