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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Grandi opere infrastrutturali: accordo ANAC-MIMS per vigilanza collaborativa
Riferimenti normativi
L'art. 4, comma 1, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), prevede la nomima di Commissari straordinari per la realizzazione o il cui completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.
La lett. h) dell'art. 213, comma 3, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti) prevede che l'ANAC, per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti e finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara.
Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato dall'ANAC il 28/06/2017, specifica i presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa e descrive il procedimento attraverso il quale si svolge l’azione di vigilanza, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare, previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di protocolli di vigilanza collaborativa.
Protocollo ANAC-MIMS
In data 02/03/2022, l'ANAC ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) hanno firmato un Protocollo di intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali di cui all'art. 4, del D.L. 32/2019, per la durata di 3 anni.
Ferme restando le speciali prerogative riconosciute dalla legge ai Commissari straordinari, la vigilanza collaborativa dell’ANAC, che si si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal Regolam. ANAC 28/06/2017, sarà finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
Formano oggetto di verifica preventiva da parte dell’ANAC i seguenti documenti, ove adottati:
- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice,
unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della
fase di aggiudicazione.
Inoltre, con l’adesione al Protocollo, i commissari straordinari si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice civile per i casi in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per uno dei delitti contro la P.A. indicati nel Protocollo.