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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/12/2016, n. 243
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 14/10/2019, n. 111 (L. 12/12/2019, n. 141)
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 01/03/2017, n. 18 (Legge di conversione). In vigore dal 01/03/2017, in corsivo
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Capo I - Disposizioni in materia ambientale |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, quarto periodo, le parole: “entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2”; b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: “8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari so |
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Art. 1-bis - Omissis
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Art. 2 - Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l’agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale. N6 |
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Art. 3-bis - Bonifica del deposito ex Cemerad1. Il Commissario straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Preside |
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Art. 3-ter - Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento1. Al fine di scongiurare l’emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell’impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell� |
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Art. 3-quater - Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse |
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Art. 3-quinquies - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 4-bis - Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al |
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Art. 4-ter - Trasporto di acqua destinata al consumo umano1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l’accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sos |
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Art. 5 - Art. 6 Omissis
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Capo III - Interventi per presidenza del G7 |
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Art. 7 - Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 20171. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione “Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industriali |
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Art. 7-bis - Princìpi per il riequilibrio territoriale1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l’Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbi |
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Art. 7-ter - Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l’attuazione delle politiche di coesione1. Per rafforzare l’attuazione della programmazione 2014-2020, sostener |
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Art. 7-quater - Misure in materia di credito di imposta1. Il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: “98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modific |
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Art. 7-quinquies - Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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Art. 7-sexies - Programma “Magna Grecia” - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese1. È istituito, in via sperimentale, il programma “Magna Grecia”, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura” per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, |
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Art. 7-septies - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a |
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Art. 7-novies - Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, le parole: “o da un |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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