Art. 1 - (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposiz
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Art. 2 - (Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'
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Art. 3 - (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente reside
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Art. 4 - (Istituto Italiano di Tecnologia)
1. È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibi
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Capo II - Investimenti pubblici in infrastrutture
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Art. 5 - (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. N44
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato ‘CDP SpA - gestione separata’, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all’effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano. N73
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, “nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e d
Art. 13 - (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)
1. N98 Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti “, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4” N95, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti “, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4” N95, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. N74
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti “, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4” N95. N75
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili,
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'
«3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1».
2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato».
«Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto agli affittuari
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34407612300835
Art. 29 - (Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti "o comunque destinati" N11 ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico e l'ev
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34407612300836
Art. 30 - (Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)
1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro
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34407612300837
Art. 31 - (Fondi di investimento immobiliare)
1. Per l'anno 2003 i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31
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34407612300838
Art. 32 - (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. N88
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla ce
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Art. 32-bis. - (Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle
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34407612300840
Capo II - Concordato fiscale preventivo e altre disposizioni finanziarie
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Art. 33 - (Concordato preventivo)
1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 "almeno dell'8 per cento" N1, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»N1, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»
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34407612300842
Art. 34 - (Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»;
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.»;
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazion
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34407612300843
Art. 35 - (Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)
a) nell'articolo 19, terzo comma, la letterae) è sostituita dalla seguente: «e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.»;
b) nell'articolo 68, primo comma, la letterac-bis) è soppressa;
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34407612300844
Art. 36 - (Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)
Soppresso
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Artt. 37-38 - Omissis
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34407612300846
Art. 39 - (Altre disposizioni in materia di entrata)
(Omissis)
4. (Omissis)
Nell'
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Artt. 40-41 - Omissis
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34407612300848
Art. 41-bis. - (Altre disposizioni in materia tributaria)
«2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute».
(Omissis)
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34407612300849
Capo III - Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale
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Art. 42 - Omissis
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34407612300851
Art. 43 - (Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizion
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Art. 44 - (Disposizioni varie in materia previdenziale)
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell’iscrizione all’INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l’attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L’importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano
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Art. 45 - (Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione sepa
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - (Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati es
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Capo IV - Accordo stato regioni in materia sanitaria
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Artt. 48-52-bis. - Omissis
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Art. 53 - (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato
TABELLA A - VALORI UNITARI DEGLI INDENNIZZI
Classi dimensionali Comuni
Zone Territoriali Omogenee
A
B
C
D
E
F
1°
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Allegato I - Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 Ê, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 Ê, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra;
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il "30 aprile 2006" N16 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
150,00
100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
100,00
80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
NORME CIVILISTICHE E FISCALI SUL LAVORO AUTONOMO (Il lavoro “autonomo” dal punto di vista civilistico; Il lavoro “autonomo” dal punto di vista fiscale e previdenziale; Riepilogo requisiti del lavoratore autonomo libero professionista) - QUANDO IL LAVORO AUTONOMO È “OCCASIONALE” O “ABITUALE” (Definizione di “lavoratore occasionale”; Come valutare quando si tratta di attività occasionale oppure abituale; Esercizio di attività professionale in maniera non esclusiva; Dipendenti pubblici ed esercizio di attività professionale; Circolari del CNI e del MEF sul lavoro occasionale o abituale) - OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI (Lavoratore autonomo abituale e obbligo di apertura della partita IVA; Obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza o altra forma previdenziale; Collaborazioni coordinate e continuative; Indicazioni pratiche e schema grafico riepilogativo obbligo partita IVA e previdenza; Regole previdenziali particolari per Ingegneri e Architetti (Inarcassa); Regole previdenziali particolari per Geometri (Cipag) ) - CASI PRATICI (Ingegnere, Architetto o Geometra lavoratore autonomo; Ingegnere o Architetto dipendente pubblico o privato che esercita la professione; Geometra dipendente pubblico o privato che esercita la professione; Quale gestione previdenziale adottare in relazione alla tipologia di attività svolta).
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Sanzione amministrativa pecuniaria; art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 4-bis; L. 11/11//2014 n. 164; natura punitiva; natura ripristinatoria; giurisdizione del giudice amministrativo; legittimità dell’ordine di demolizione; atto vincolato; atto derivato; ordine di demolizione adottato in vigenza di sequestro penale; validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento; legittimità dell’ordine di demolizione; principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; L. 24/11/1981 n. 689; condizioni di efficacia; termine di prescrizione; permanenza dell'illecito.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
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Scheda su Titoli abilitativi in sanatoria - Condoni; Scheda su Abusi e sanzioni - Ordini di demolizione; Abusi edilizi - Casi e Questioni; Normativa nazionale; Giurisprudenza; Riferimenti normativi regionali; Formulario.
Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
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Schema generale degli interventi da “Abbaino” a “Zanzariera” - Risoluzione di 113 “Casi e Questioni” difficili o particolari
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Formulario con atti, modelli, asseverazioni e verbali in formato editabile
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia, urbanistica e governo del territorio - Pianificazione urbanistica generale e attuativa - Diritti edificatori, cessione di cubatura, urbanistica negoziata - Standard urbanistici e parcheggi - Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, edilizia libera - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Piano casa e rigenerazione urbana
PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA E SCIA ALTERNATIVA - CILA E CILAS - FINE LAVORI - AGIBILITÀ
3a edizione riveduta e aggiornata
Modulistica unificata per l’edilizia - Quadro degli interventi e dei procedimenti edilizi - Attestazioni, asseverazioni e responsabilità dei tecnici - Dichiarazioni del titolare dell’intervento - Dichiarazioni del progettista e relazione tecnica di asseverazione - Quadro delle verifiche, istanze e comunicazioni non edilizie
Scheda su Titoli abilitativi in sanatoria - Condoni; Scheda su Abusi e sanzioni - Ordini di demolizione; Abusi edilizi - Casi e Questioni; Normativa nazionale; Giurisprudenza; Riferimenti normativi regionali; Formulario.
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