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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. INPS 15/04/2005, n. 58
Circ. INPS 15/04/2005, n. 58
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[Premessa] |
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IntroduzioneLa Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante «Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. R Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto», come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47. |
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Parte prima - Disciplina previgente al 2 ottobre 2003 |
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1. DestinatariIl comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: «Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, R e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'articolo 3 entro il te |
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2. Termine di presentazione della domanda di certificazione all'INAILIl comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all'INAIL della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto. |
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3. Liquidazione e ricostituzione delle pensioniAi fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio |
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Parte seconda - Disciplina vigente a seguito dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004 |
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1. DestinatariL'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.». L'articolo 2, comma 1, del cit |
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2. Termini per la presentazione della domanda di certificazione all'INAIL ai fini dell'applicazione della nuova disciplinaAi fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coef |
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3. Divieto di cumulo dei benefici previdenzialiIl comma 2 dell'articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l'opzione tra i benefici previdenziali previsti per l'esposizione all'amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all'accesso al pensionamento ovvero aumento dell'anzianità contributiva. Si rammenta che, in materia, il comma 6-ter dell'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: «I soggetti cui sono stati estesi, sulla bas |
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4. Liquidazione e ricostituzione delle pensioniI benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti |
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5. Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., d |
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Parte terza - Disposizioni applicative generali |
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1. Presentazione all'INPS della certificazione rilasciata dall'INAILLa certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione. La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell'indicazione del periodo di espo |
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2. Periodi «misti» di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAILSi è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, inferiori al decennio. A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l'attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003. |
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3. Pensioni ai superstitiIl beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima |
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4. Limite del riconoscimento del beneficio pensionisticoSecondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale citato, l'anzianità |
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5. Beneficio per periodi di esposizione all'amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amiantoSi rammenta che il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: «Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coeffic |
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6. OneriGli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto sono po |
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