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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 17/09/2004, n. 3376
Ord. P.C.M. 17/09/2004, n. 3376
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Ord. P.C.M. 17/09/2004, n. 3376
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[Premessa]Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, conv |
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Art. 1.1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, R per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità. 2. Nell’ambito della complessiva dotazione del Fond |
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Art. 2.1. Ai fini dell’utilizzo delle somme disponibili, ciascuna amministrazione dello Stato predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di a |
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Art. 3.1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Ciascuna amministrazione dello Stato, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell’allegato 1, in misura non superiore al 20%. Ciascuna amministrazione dello Stato può richiedere altresì la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all’allegato 1, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l’ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilan |
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Allegato - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTINel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per ciascuna delle tre fa |
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a) Verifiche tecniche. |
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A1) COSTO CONVENZIONALE DI VERIFICA PER EDIFICI.Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell’edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari: per edifici con volume fino a |
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A2) COSTO CONVENZIONALE DI VERIFICA PER PONTI.Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie dell’impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di spalla, per un valore unitario pari: per ponti con superficie fino a 1.000 m², al |
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Tabella 1 |
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B) Interventi di adeguamento o miglioramento successivi a verifiche tecniche.Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere preliminarmente disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche, come definiti nell’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente: PGA2% accelerazione al suolo attesa con probabilità 2% in 50 anni; PGA10% accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni; PGA50% accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni; PGACO accelerazione stimata di collasso della str |
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c) Interventi di adeguamento o miglioramento da effettuarsi in assenza di verifiche tecniche.Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 3, lettera |
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Tabella 2
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