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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 02/08/1990, n. 233
- D.L. 29/03/1991, n. 103 (L. 01/06/1991, n. 166)
- D.M. 10/06/1991
- D. Leg.vo 16/04/1997, n. 146
- D.P.R. 07/12/2001, n. 476
- Sent. Corte Cost. 23/07/2018, n. 173
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Art. 1. - Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente. 2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legg |
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Art. 2. - Versamento dei contributi1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo dirit |
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Art. 3. - Prosecuzione volontaria1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è |
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Art. 4. - Anagrafe delle aziende1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della l |
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Art. 5. - Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.N9 2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. |
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Art. 6. - Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di |
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Art. 7. - Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26, ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. 2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti. determinato ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8. - Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui ai comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno ai iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile. |
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Art. 9. - Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione di cui |
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Art. 10. - Prosecuzione volontaria1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media |
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Art. 11. - Riscatto contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 19611. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1 |
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Art. 12. - Pensione indiretta o di reversibilità1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diret |
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Art. 13. - Imprenditori agricoli a titolo principale1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed int |
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Art. 14. - Classificazione delle aziende1. Entro il 31 marzo 1981 N2 i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti |
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Art. 15. - Commissione di accertamento e verifica |
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Art. 16. - Cumulo dei periodi assicurativi1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per |
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Tabella A - Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti
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Tabella B - Artigiani
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Tabella C - Esercenti attività commerciali
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Tabella D |
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Tabella E - Classi di reddito medio settimanale imponibile, valide ai fini della contribuzione volontaria nella gestione speciale invalidità, vecchiaia, superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
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