L. 01/03/1986, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 01/03/1986, n. 64

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
La L. del 19/12/1992 n. 488 ha stabilito che ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1 e l'applicazione fino al 31.12.1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10 della presente legge, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18.
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TITOLO I -- OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.
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1.--Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione.

N1

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Art. 2. --Coordinamento degli interventi.

N1

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Art. 3. -- Dipartimento per il Mezzogiorno

N1

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Art. 4. --Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

N1

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Art. 5. -- Completamenti, trasferimenti e liquidazioni.

N1

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Art. 6. --Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N1

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Art. 7. --Accordo di programma.

N1

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Art. 8.-- Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito.

N1

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TITOLO II--DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE
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Art. 9. -- Incentivi finanziari per le attività produttive

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, determina, nell' ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all' articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,R adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l' apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l' occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l' insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell' investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica cri

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Art. 10 --Agevolazioni concernenti l' emissione di prestiti obbligazionari

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di Mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Mini

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Art. 11. --Incentivi alle iniziative industriali sostitutive

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione deriva

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Art. 12.--Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all' articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, Ro, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all' articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, é riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari

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Art. 13.--Contributi speciali per gli interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità eco

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Art. 14.--Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali

1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, é concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,R la riduzione del 60 per cento dei contributi

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Art. 15.--Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva.

1. É concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall' ammontare compless

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Art. 16.--Disposizioni riguardanti il personale

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Art. 17--Disposizioni finali e transitorie

N1

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Art. 18.--Disposizioni finanziarie

N1

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