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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 08/07/2004, n. 3362
Ord. P.C.M. 08/07/2004, n. 3362
Ord. P.C.M. 08/07/2004, n. 3362
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[Premessa]Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; |
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Art. 1.1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, R per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità. 2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi è riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta somma è destinata: |
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Art. 2.1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori. 2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione c |
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Art. 3.1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna regione può disporre altresì la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse t |
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Art. 4.1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si a |
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Allegato 1 - Tabella di ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 2004 |
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Allegato 2 - Criteri di determinazione dei finanziamentiNel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per ciascuna delle t |
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a) Verifiche tecniche. |
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A1) COSTO CONVENZIONALE DI VERIFICA PER EDIFICI.Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari: per edifici con volume fino |
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A2) COSTO CONVENZIONALE DI VERIFICA PER PONTI.Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie dell'impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di spalla, per un valore unitario pari: |
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A3) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO.Per ciascun intervento il finanziamento è determinato applicando al costo convenzionale calcol |
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Tabella 1 |
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b) Interventi di adeguamento o miglioramento successivi a verifiche tecniche.Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere preliminarmente disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche, come definiti nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente: PGA2% accelerazione al suolo attesa con probabilità 2% in 50 anni; PGA10% accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni; PGA50% accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni; PGACO accelerazione stima |
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c) Interventi di adeguamento o miglioramento da effettuarsi in assenza di verifiche tecniche.Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) |
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Tabella 2 |
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