Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/12/2022, n. 198
D.L. 29/12/2022, n. 198
D.L. 29/12/2022, n. 198
D.L. 29/12/2022, n. 198
D.L. 29/12/2022, n. 198
In vigore dal 30/12/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/09/2024, n. 131
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38)
- L. 24/02/2023, n. 14 (legge di conversione), in vigore dal 28/02/2023
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
|
|
Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni1. - 4. Omissis 5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». 6. - 7. Omissis 8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 f |
|
Art. 1-bis - Omissis
|
|
Art. 1-ter - Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 3 |
|
Art. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; b) all'articolo 2, comma 3, le parole: “di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore”; N5 c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021 |
|
Art. 2-bis - Omissis
|
|
Art. 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023». 2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,». 3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024». 4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023». 5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023». N2 5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n |
|
Art. 3-bis - Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”; b) ai commi 206 e 213, le parole: “da 186 a 205” sono sostituite dalle seguenti: “da 186 a 204”; c) dopo il comma 221 è inserito il |
|
Art. 3-ter - Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2024” son |
|
Art. 3-quater - Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale |
|
Art. 3-quinquies - Omissis
|
|
Art. 4 - Proroga di termini in materia di salute1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». 1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per l'anno 2023 la suddetta quota è pari allo 0,5 per cento”. N3 2. Omissis 2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria. N3 |
|
Art. 4-bis - Omissis
|
|
Art. 4-ter - Proroga di termini in materia di personale sanitario1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie: |
|
Art. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023». 2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023». 3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25». 4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023». 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»; b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine». |
|
Art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura1. - 4. Omissis 5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: “dal 24 agosto 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 6 aprile 2009” e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». N2 6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-ter, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023” e le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a |
|
Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia1. - 2. Omissis 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023». 4. - 4-bis. Omissis 4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”; |
|
Art. 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. Omissis 3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 7-bis: |
|
Art. 9-bis - Omissis
|
|
Art. 10 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. 2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»; c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione”. N5 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. N3 5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025». 6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, |
|
Art. 10-bis - Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori |
|
Art. 10-ter - Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo1. I titolari delle concessioni demaniali mar |
|
Art. 10-quater - Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali |
|
Art. 11 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023. 2. - 4. Omissis 5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»; 2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»; |
|
Art. 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea». N2 1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”. N3 |
|
Art. 12-bis - Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario d |
|
Art. 13 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all |
|
Art. 14 - Omissis
|
|
Art. 15 - Proroga di termini in materia di agricoltura1. - 1-bis. Omissis 1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023. N3 1-quater. - 1-sexies. Omissis 1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “2020, |
|
Art. 15-bis - Disposizioni in materia di accisa sulla birra1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”; |
|
Art. 16 - Proroga di termini in materia di sport1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2023” e dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono aggiunte le seguenti: “e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024”; N5 a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'im |
|
Art. 16-bis - Omissis
|
|
Art. 16-ter - Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali |
|
Art. 17 - Proroga di termini in materia di editoria1. Omissis 2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al |
|
Art. 17-bis - Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale1. In considerazione del persistente stato di |
|
Art. 18 - Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; |
|
Art. 19 - Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver |
|
Art. 20 - Proroga di termini in materia di politiche per il mare1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione a |
|
Art. 20-bis - Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree |
|
Art. 21 - Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
|
Art. 22 - Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 |
|
Art. 22-bis - Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 |
|
Art. 22-ter - Omissis
|
|
Art. 22-quater - Proroga in materia di Fondo nuove competenze |
|
Art. 23 - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l |
|
Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
Dalla redazione
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire
- Alfonso Mancini
- Imposte indirette
- Agevolazioni per la prima casa
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Provvedimenti di proroga termini
D.L. “Milleproroghe” 183/2020 (L. 21/2021), tutte le disposizioni di interesse tecnico
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
08/11/2024
- Terreno con fondazioni, è area edificabile da Italia Oggi
- Concessioni con capitale neutro da Italia Oggi
- Artigiani con sconto Inail da Italia Oggi
- Dismissioni immobiliari al via da Italia Oggi
- Il progetto abbandonato va pagato da Italia Oggi
- Aree vincolate, si paga l'Imu da Italia Oggi