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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 01/09/1997, n. 29
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- L.R. 15/12/2003, n. 21
- L.R. 28/04/2003, n. 13
- L.R. 11/12/2002, n. 25
- L.R. 11/12/2001, n. 38
- L.R. 03/01/2000, n. 1
- L.R. 30/11/1998, n. 53
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Funzioni della Regione1. La presente legge disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente |
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Art. 2 - Pianificazione e modalità di gestione1. La Regione effettua la programmazione ed il coordinamento dei trasporti pubblici mediante il piano regionale dei trasporti e della comunicazione. |
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Art. 3 - Organizzazione dei servizi in ambito locale1. In armonia con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), per i villaggi del Comune di Aosta aventi meno di 500 abitanti e per i restanti Comuni della regio |
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Capo II - Trasporto pubblico con autobus |
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Art. 4 - Norme generali1. Le concessioni di trasporto pubblico con autobus sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono. 2 |
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Art. 5 - Bacino di traffico1. La Regione Valle d'Aosta costituisce un'unità territoriale entro la quale si attua un sistema integrato di trasporto pubblico con autobus coordinat |
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Art. 6 - Piano di bacino di traffico1. Al fine di individuare le esigenze di mobilità e il fabbisogno di trasporto pubblico con autobus, la Regione approva ed attua un piano di bacino di traffico. 2. Il piano di bacino di traffico è redatto dalla struttura regionale competente in materia di trasporti sentite le società concessionarie di trasporti pubblici con autobus e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di piano vengono richiesti i pareri delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica, di pubblica istruzione e di turismo, dell'Associazione dei Sindaci e dell'Associazione delle Comunità montane. Decorsi novanta giorni da |
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Art. 7 - Concessione dei servizi1. La concessione di servizi di trasporto pubblico con autobus è accordata dalla Giunta regionale per gruppi di linee, secondo le indicazioni del piano di bacino di traffico. 2. La co |
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Art. 8 - Contratti di servizio1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus è disciplinato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e il soggetto concessionario. 2. Nei contratti di servizio sono definiti: a) gli impegni del soggetto concessionario ad assicurare i servizi di trasporto, nonché a realizzare i necessari inv |
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Art. 9 - Durata della concessione1. Le concessioni ed i relativi contratti di servizio hanno la durata massima di dieci anni. |
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Art. 10 - Individuazione del concessionario1. L'individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto prestatori di servizi invitati dalla Regione. Due o più imprese invitate possono presentare congiuntamente un'offerta sulla base di un preventivo accordo di gestione da allegare alla documentazione prodotta. 2. L'avviso di gara deve contenere: a) la durata della concessione; |
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Art. 11 - Gradualità1. La procedura della gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 10 è introdotta gradualmente e progressivamente nell'arco di una fase transit |
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Art. 12 - Procedure1. Durante la fase transitoria, fino al 31 dicembre 2001, nei casi in cui non si procede all'aggiudicazione con la procedura di cui all'art. 10, la Regione individua il concessionario attraverso una procedura negoziata. A tal fine si procede ad una apposita istruttoria diretta ad accertare: |
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Art. 13 - Corrispettivi1. I corrispettivi dovuti per i servizi sono determinati dai contratti e hanno il fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico, di trasporto e tariffari che incombono sui concessionari. I dati sui costi effettivi del trasporto pubblico locale rilevati a li |
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Art. 13-bis - Iniziative volte allo studio, alla divulgazione e alla promozione nel settore dei trasporti |
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Art. 14 - Orari1. Gli orari dei servizi di trasporto pubblico sono approvati con decreto dell' |
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Art. 15 - Sistema unificato grafico ed informativo1. Onde assicurare e mantenere un'immagine unitaria del sistema dei trasporti e del connesso sistema informativo, tale da consentire all'utenza di avere |
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Art. 16 - Autostazioni ed impianti1. La costruzione e/o l'esercizio di una autostazione o impianto analogo è soggetto a concessione della Regione. |
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Art. 17 - Garanzie assicurative1. Il concessionario deve essere assicurato contro l'incendio dei beni aziendali, autostazioni e impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti alle persone e alle merci tr |
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Art. 18 - Revoca, risoluzione e decadenza1. Il titolare del servizio in concessione incorre nella decadenza della concessione: a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria prescritti dalla legislazione vigente; |
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Art. 19 - Cessazione dei servizi1. Qualora l'ente concedente decida di riscattare il servizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), come specificate negli articoli da 8 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali). |
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Art. 20 - Sistema integrato di gestione tariffaria1. La Regione promuove la creazione di un sistema integrato di gestione tariffaria e dei dati relativi all'esercizio dei servizi. 2. Il sistema di cui al comma 1, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, deve consentire principalmente: |
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Art. 21 - Centro di gestione del sistema tariffario integrato1. Al fine di assicurare una gestione unitaria del sistema di cui all'art. 20, nonché delle attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e di consentire altre attività di interesse comune, le imprese di trasporto costituiscono un'apposita struttura unitaria, o centro di gestione, incaricata di svolgere il complesso delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati di gestione finanziaria e di manutenzione |
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Art. 22 - Tariffe1. In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel piano di bacino di traffico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sentite le società concessi |
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Art. 23 - Bagagli e colli1. Sui servizi di linea, oltre al bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm 50x30x25, è ammesso il trasporto gratuito di una valigia o di uno zaino collocabili nell'apposito vano bagagli. |
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Art. 24 - Agevolazioni e gratuità1. Hanno diritto, senza oneri per la Regione, alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico: a) i dipendenti regionali e della Motorizzazione civile in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio; b) gli appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate e al Corpo forestale valdostano, i vigili urbani, i vigili del fuoco, anche volontari, purché in divisa e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Corpo o dall'Amministrazione di appartenenza, anche per incrementare il livello di sicurezza degli utenti del servizio; N20 c) i minori di età che siano accompagnati, fino al raggiungimento dell'età di inizio dell'obbligo scolastico; d) i soggetti eventualmente individuati da disposizioni statali per esigenze di servizio; d-bis) i soggetti che svolgono attività di servizio civile. N21 2. I servizi integrativi di trasporto per disabili di cui all'art. 56 sono forniti gratui |
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Art. 25 - Controllo regionale1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede a: a) emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di linea; |
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Art. 26 - Direttore o responsabile dell'esercizio1. I rappresentanti delle imprese o enti cui è affidata la gestione di servizi di trasporto pubblico, propongono un direttore o un responsabile dell'esercizio che deve ottenere l'assenso dell'ente conced |
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Art. 27 - Obblighi del direttore di esercizio1. Il direttore o responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). 2. Il direttore o responsabile dell'esercizio: a) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale, dell'Assessorato competente in materia |
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Art. 28 - Registri e regolamenti di esercizio1. Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari dell |
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Art. 29 - Distrazione degli autobus di linea e da noleggio1. Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati occasionalmente in servizio di noleggio con conducente, purché ciò non pregiud |
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Art. 30 - Trasporto animali1. Sui servizi di linea è ammesso il trasporto gratuito di animali da compagnia di piccola taglia, secondo i regolamenti di esercizio emanati dalle az |
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Art. 31 - Prove e verifiche1. Alle prove e alle verifiche previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della sicurezza, i competenti uffici d |
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Art. 32 - Vigilanza e controllo1. Ai funzionari della Regione, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull'esercizio dei servizi fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli ai sensi delle vigenti disposizioni. Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla ges |
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Art. 33 - Norme per i viaggiatori ed accertamenti di irregolarità1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso e ad esibirlo al personale dell'azienda od ente. 2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovv |
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Art. 34 - Sanzioni1. Per le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposi |
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Art. 35 - Tasse di concessione1. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorvegl |
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Art. 36 - Interventi di emergenza1. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assic |
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Capo III - Impianti a fune |
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Art. 37 - Ambito di applicazione |
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Art. 38 - Programmazione regionale |
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Art. 39 - Contenuti del programma regionale per gli impianti a fune |
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Art. 40 - Concessione di linee funiviarie |
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Art. 41 - Domanda di concessione |
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Art. 42 - Istruttoria e rilascio della concessione |
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Art. 43 - Apertura all'esercizio |
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Art. 44 - Diritti preferenziali |
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Art. 45 - Rinnovo della concessione |
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Art. 46 - Vicende modificative del rapporto concessorio |
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Art. 47 - Tariffe, orari e assicurazioni |
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Art. 48 - Effetti postali e statistica |
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Art. 49 - Disposizioni per gli utenti |
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Art. 50 - Vigilanza e sanzioni, tassa di concessione e contributo per spese di sorveglianza |
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Art. 51 - Disposizioni particolari |
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Capo IV - Trasporto pubblico su rotaia |
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Art. 52 - Funzione della Regione1. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative per i servizi di trasporto pubblico ferroviari e tramviari di interesse regionale e lo |
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Capo V - Servizi integrativi del trasporto pubblico |
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Art. 53 - Definizione1. Al fine di soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai servizi minimi, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di |
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Art. 54 - Servizi integrativi di linea |
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Art. 54-bis - Tipologia di servizi integrativi di linea1. I servizi integrativi di linea, comunque rivolti alla totalità degli utenti, si suddividono nelle seguenti tipologie: a) servizi specifici effettuati con autobus e creati per specifiche esigenze di mobilità di lavoratori e studenti; |
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Art. 54-ter - Definizione del corrispettivo |
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Art. 54-quater - Partecipazione economica per i servizi di ski-bus e servizi in assuntoria1. I servizi di ski-bus e i servizi in assuntoria di cui al |
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Art. 55 - Servizi occasionali, sperimentali e a spola |
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Art. 55-bis - Tipologia di servizi integrativi non di linea1. I servizi integrativi non di linea si suddividon |
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Art. 56 - Servizi per disabili1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità: a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore; N64 b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di ass |
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Art. 56-bis - Disability card |
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Art. 57 - Servizi di ski-bus e trek-bus |
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Art. 58 - Servizi in assuntoria |
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Art. 59 - Servizi a chiamata1. Sono definiti a chiamata i servizi svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare specifiche esigenze di mobilità, anche turistica, di natura extraurbana, non adeguatamente garantite dal trasporto pubblico di linea, con origine o destinazione anche al di fuori dei confini regionali e le esigenze di trasporto in aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici, ecc.) o della settimana (giorni di mercato) ad integrazione dei normali servizi di linea. N74 1-b |
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Art. 60 - Servizi di taxi-bus1. Sono definiti di taxi-bus i servizi convenzionati con la Regione, con enti locali e con altri soggetti interessati, finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano, suburbano, rurale o turistico in periodi temporali o aree territoriali non servite adeguatamente |
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Art. 60-bis - Sanzioni amministrative1. Chiunque utilizzi i mezzi pubblici di trasporto in violazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consisten |
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Art. 61 - Servizi atipici di linea |
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Art. 62 - Servizi di car-sharing |
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Art. 63 - Servizi di car-pool |
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Art. 64 - Autorizzazioni degli enti locali |
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Capo VI - Trattamento del personale |
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Art. 65 - Trattamento giuridico ed economico del personale1. Al personale dipendente dalle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico prev |
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Art. 66 - Funzioni amministrative relative al personale1. La Giunta regionale vigila sull'esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all'art. 65 per il trattamento del personale dipendente dal |
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Capo VII - Disposizioni transitorie finali |
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Art. 67 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti norme regionali: a) legge regionale 15 luglio 1 |
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Art. 68 - Norme transitorie1. La validità del piano di bacino di traffico relativo al triennio 1° settembre 1995 - 31 agosto 1998, approvato dal Consiglio regionale il 23 novembre 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1999. N87 2. Le concessioni regionali per i servizi di autoli |
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Capo VIII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 69 - Copertura degli oneri1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti sui seguenti capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e per gli esercizi successivi: cap. 67670 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi"; cap. 67730 "Spese per l'attuazio |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R.21/12/2020, n. 14.
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