Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 41 - Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la costruzione ed esercizio di impianti a fune deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che indica la documentazione da allegare alla domanda."

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