Articolo modificato dall'allegato B alla L.R. 11/12/2001, n. 38 e, successivamente, abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 50 - Vigilanza e sanzioni, tassa di concessione e contributo per spese di sorveglianza

1. La vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone spetta al Ministero dei trasporti, nonché ai dipendenti della struttura regionale competente in materia di trasporti, secondo le rispettive competenze. I predetti dipendenti hanno libero percorso e accesso sugli impianti previa esibizione di apposita tessera di servizio.

2. La prevenzione e l'accertamento dell'infrazione nonché la riscossione delle sanzioni sono regolate dal Titolo VII del D.P.R. n. 753/1980, come modificato dalla legge n. 689/1981.

3. Gli obblighi e le responsabilità dei direttori o dei responsabili dell'esercizio e le sanzioni relative restano disciplinate dal titolo VIII del D.P.R. n. 753/1980.

4. Le sanzioni vengono disposte, per le infrazioni alle norme relative alle attribuzioni di competenza regionale, con ordinanza - ingiunzione del Presidente della Giunta regionale, osservato quanto previsto dall'art. 31, comma primo, della legge n. 689/1981.

5. Gli obblighi e le responsabilità degli utenti vengono disciplinati secondo quanto disposto dal titolo II del D.P.R. n. 753/1980.

6. I viaggiatori devono presentarsi agli accessi degli impianti di risalita già muniti di regolare biglietto. Gli utenti degli impianti a fune che accedono agli impianti o vengono trovati all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000. Coloro che alterano o contraffanno biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000. Coloro che cedono biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000.

7. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune; la qualità di addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

8. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale nella seguente misura:

a) lire 1.000.000 per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili;

b) lire 845.000 per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;

c) lire 200.000 per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

9. La misura del contributo di sorveglianza per la costruzione è determinata nel provvedimento di concessione.

10. Il contributo è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L'aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il dieci per cento e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione."

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