Articolo modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 24/12/2007, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 47 - Tariffe, orari e assicurazioni

1. La Giunta regionale, sentita l'Associazione valdostana impianti a fune e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri generali di determinazione delle tariffe e disciplina le agevolazioni tariffarie per i residenti in Valle d'Aosta.

2. La struttura regionale competente in materia di trasporti approva le tariffe in coerenza con i criteri individuati dalla Giunta regionale.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune i soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), b) e d).

4. Gli esercenti devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario e le condizioni di esercizio degli impianti, nonché tutte le informazioni utili alla clientela.

5. Gli orari devono essere esposti al pubblico in tutte le stazioni di accesso agli impianti. Nelle principali stazioni devono essere altresì esposte le tariffe.

6. La Regione promuove appositi accordi tra gli esercenti per la emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.

7. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportati, ai terzi ed alle loro cose. La mancata copertura assicurativa comporta la sospensione dell'esercizio e, in caso di persistenza, la decadenza della concessione.

8. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le indicazioni relative al comportamento in sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune."

Dalla redazione