Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 40 - Concessione di linee funiviarie

1. Le linee di trasporto funiviario per il trasporto di persone in servizio pubblico sono soggette a concessione per la costruzione e per l'esercizio, rilasciata dalla Giunta regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee relative ad impianti alla cui gestione provvede direttamente la Regione.

3. La durata massima della concessione per l'esercizio è di norma rapportata alla natura ed alle caratteristiche dell'impianto e non può superare la vita tecnica dell'impianto stesso stabilita dalla normativa statale in materia."

Dalla redazione