Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 08/10/2019, n. 16, così recitava:

"Art. 63 - Servizi di car-pool

1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro luogo, ottimizzando l’occupazione e l’impiego dell’automobile.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono i servizi di car-pool anche mediante apposite convenzioni con aziende operanti nel territorio regionale, definendo apposite misure di sostegno quali, in particolare, la riserva di aree gratuite di sosta e di parcheggio."

Dalla redazione