Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 44 - Diritti preferenziali

1. A parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove costruzioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, agli enti locali ed ai loro consorzi, ai consorzi fra esercenti ed alle società con partecipazione degli enti locali e/o della Regione.

2. La preferenza di cui al comma 1 non è operante in presenza delle situazioni di finitimità definite dal comma 3.

3. Per la concessione di linea di trasporto funiviario hanno diritto di preferenza, a parità di soluzioni proposte, i concessionari di servizi finitimi. La finitimità va riferita alla connessione funzionale delle linee ed alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi.

4. Le modalità di esercizio del diritto di preferenza vengono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo tale da garantire adeguata pubblicità agli atti e la partecipazione dei soggetti interessati alla relativa procedura."

Dalla redazione