N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 51 - Disposizioni particolari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, agli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale individuati dal piano di bacino di traffico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24.

2. Alle progettazioni, ai lavori e alle forniture di opere, mezzi e servizi, necessari per la costruzione e la gestione degli impianti di cui al presente Capo, non si applica quanto disposto dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)."

Dalla redazione