N43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 43 - Apertura all'esercizio

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti, su richiesta del titolare della concessione, autorizza l'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la riapertura dopo i lavori di revisione generale, di adeguamento tecnico o di variante costruttiva.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) all'esito favorevole delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi ed al rilascio dei nulla osta tecnici conseguenti, ai fini della sicurezza, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.;

b) all'assenso all'incarico di direttore di esercizio, o assistente tecnico, del responsabile di esercizio o capo servizio designato, secondo le disposizioni della normativa statale in materia;

c) all'approvazione dell'adeguamento del regolamento di esercizio da parte della struttura regionale competente in materia di trasporti nel caso in cui sia stato necessario apportare delle modifiche;

d) all'esistenza di idonea copertura assicurativa.

3. All'espletamento delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi di cui al comma 2, partecipano, agli effetti della regolarità di esercizio, tecnici della struttura regionale competente in materia di trasporti."

Dalla redazione