Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 38 - Programmazione regionale

1. Le linee funiviarie in servizio pubblico che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati e che siano costituite da impianti dotati di veicoli chiusi sono realizzate in conformità al piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6.

2. Le linee funiviarie, diverse da quelle di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con i contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.

3. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza di servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale.

4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale."

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