Articolo modificato dall'art. 14, comma 13, della L.R. 20/01/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 30/06/2010, n. 18, così recitava:

"Art. 61 - Servizi atipici di linea

1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati al raggiungimento di luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio ed esercitati senza oneri per la Regione.

2. I servizi atipici di linea sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini previa concessione della Giunta regionale."

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