N49 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 49 - Disposizioni per gli utenti

1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e al termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.

2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il vettore, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge e, in particolare, laddove il trasporto, l'imbarco o lo sbarco avvengano con sci, monosci e tavola da neve calzati, occorre verificare di possedere la capacità per poter usufruire con sicurezza dell'impianto."

Dalla redazione