Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 30/06/2010, n. 18, così recitava:

"Art. 64 - Autorizzazioni degli enti locali

1. I servizi integrativi di cui al presente Capo, qualora si svolgano nell'ambito del territorio di un unico Comune o di una unica Comunità montana e siano senza oneri per la Regione, possono essere autorizzati dagli enti locali medesimi nel rispetto delle norme della presente legge."

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