N62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 14, comma 10, della L.R. 20/01/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 30/06/2010, n. 18, così recitava:

"Art. 55 - Servizi occasionali, sperimentali e a spola

1. Sono definiti occasionali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari di durata comunque non superiore a tre mesi.

2. Sono definiti sperimentali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati all'accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a mesi sei.

3. Sono definiti a spola i servizi, effettuati con autobus, atti a collegare con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, al fine di soddisfare principalmente esigenze di carattere turistico connesse con interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a mesi tre.

4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale separatamente ed indipendentemente dai contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, per i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, può erogare un corrispettivo riferito al singolo servizio pari a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio maggiorabile fino al venti per cento qualora il servizio venga, eccezionalmente, erogato gratuitamente."

Dalla redazione