Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 45 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per una durata massima non superiore alla vita tecnica dell'impianto.

2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata all'ente concedente almeno un anno prima della scadenza della concessione.

3. La concessione viene rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 42.

4. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altro impianto o dal sistema degli impianti, può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, ovvero può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, dedotta la quota degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio fino a concorrenza del prezzo di stima stesso.

5. Qualora non siano state presentate richieste di rilascio di concessione e la Regione non ritenga di acquisire l'impianto, l'ex concessionario provvede, salva diversa valutazione dell'interesse pubblico, alla sua demolizione, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro diciotto mesi dalla data di scadenza della concessione. Nel caso di inottemperanza da parte dell'ex concessionario, a tali interventi provvede l'ente concedente addebitando i relativi oneri.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rinnovo della concessione ed in ogni caso di cessazione definitiva della concessione."

Dalla redazione