Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 30/06/2010, n. 18, così recitava:

"Art. 57 - Servizi di ski-bus e trek-bus

1. Sono definiti ski-bus e trek-bus i servizi, effettuati con autobus, all'interno di un comprensorio turistico, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, dell'escursionismo e dell'alpinismo.

2. I servizi di ski-bus e trek-bus sono proposti da soggetti giuridici locali, quali enti locali, aziende di promozione turistica e associazioni di operatori, rivolgendo richiesta alla struttura regionale competente in materia di trasporti e assumendosi l'impegno di coprire il cinquanta per cento del corrispettivo per l'espletamento del servizio proposto, il cui ammontare è parificato a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino maggiorabile fino al venti per cento.

3. I servizi di cui al presente articolo sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale che eroga un corrispettivo pari al restante cinquanta per cento.

4. Gli introiti del servizio sono detratti proporzionalmente dagli oneri a carico del soggetto proponente e della Regione"

Dalla redazione