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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/02/2000, n. 7
L. P. Bolzano 17/02/2000, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 24/09/2019, n. 8
- L.P. 20/12/2017, n. 22
- L.P. 07/08/2017, n. 12
- L.P. 06/07/2017, n. 8
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- L.P. 18/10/2006, n. 11
- L.P. 20/07/2006, n. 7
- L.P. 18/05/2006, n. 3
- L.P. 03/10/2005, n. 8
- L.P. 08/04/2004, n. 1
- L.P. 19/05/2003, n. 9
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CAPO I - Finalità, definizioni, requisiti |
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Art. 1 - Finalità e definizioni1. La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti. 2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità: a) N16 b) la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci; c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, |
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CAPO II - Programmazione ed esercizio dell'attività |
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Art. 7 - Insiemi commerciali |
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Art. 8 - Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi1. N21 2. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche: a) avere |
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CAPO III - offerte di vendita |
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Art. 9 - Pubblicità dei prezzi1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingress |
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Art. 10 - Vendite straordinarie1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti. 2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente da chi è titolare dell'autorizzazione di commercio al dettaglio e per le piccole strutture di vendita dal titolare dell'esercizio |
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CAPO IV - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 11 - Spacci interni |
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Art. 12 - Apparecchi automatici |
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Art. 13 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o |
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Art. 14 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a pre |
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CAPO V - Distributori di carburante |
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Art. 16 - Distributori di carburante1. L’attività inerente l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l’impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi. |
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Art. 16-bis - (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio)1. Dal 1° gennaio 2008 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati con deliberazione, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica. 2. Il contributo non può essere superiore alla diffe |
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Art. 16-ter - Rifornimento self-service di metano per autotrazione1. Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee |
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CAPO VI - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 17 - Definizioni1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione. 2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un per |
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Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2.N40 |
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Art. 18-bis (Obbligo di regolarità contributiva)1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva; quest’ultima è verificata nell’ambito dei controlli sulle se |
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Art. 19 - Condizioni per l'esercizio dei commerci su aree pubbliche1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di spazio stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato. 2. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza. 3. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori singoli od associati che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della Provincia e tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urban |
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Art. 19-bis - Formazione di tecnico/tecnica del commercio1. "Tecnico/Tecnica del commercio" è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: a) finalità dell'esame; |
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Art. 19-septies - Associazione dei maestri professionali1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa è facoltativa. 2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono: |
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CAPO VII - Norme generali e transitorie |
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Art. 20 - Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante1. N28 |
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Art. 21 - Subingresso1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità ch |
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Art. 22 - Sanzioni1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro. N24 2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 2-bis. N29 3. In caso di particolare g |
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Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione1. N31 2. Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni: a) se il titolare sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessit&ag |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali1. N34 2. N34 3. Non è richiesta né la comunicazione, né l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, che saranno individuati dalla Giunta provinciale, nei distributori di carburante, nelle rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri esercizi particolari individuati nel regolamento di esecuzione. 4. N34 5. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Capo VI. Fino alla emanazione del regolamento di esecuzione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Resta salvo invece il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalit&ag |
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Art. 27 - Disposizione finanziaria1. La spesa per l'attuazione dell'articolo 24 della presente legge trova copertura ne |
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Art. 28 - Clausola d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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