Il comma 1 dell’articolo 23 è stato abrogato dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitava: “L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

a) non inizia l'attività di una media o grande struttura di vendita entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.”

Dalla redazione