N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dalla L.P. Bolzano del 13/11/2009 n.10 e successivamente abrogato dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7. L’articolo 6 così recitava: “1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati. 2. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall’assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.”

Dalla redazione