Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 02/12/2019, n. 12
L. P. Bolzano 02/12/2019, n. 12
L. P. Bolzano 02/12/2019, n. 12
L. P. Bolzano 02/12/2019, n. 12
L. P. Bolzano 02/12/2019, n. 12
- L.P. 16/07/2024, n. 2
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 23/07/2021, n. 5
- L.P. 13/10/2020, n. 12
- L.P. 27/03/2020, n. 2
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
|
Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività commerciale in provincia di Bolzano. 2. Ai fini della p |
|
Art. 2 - Principi e finalità1. L’attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ed è regolamentata in conformità alla normativa dell’Unione europea e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia. 2. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) salvaguardare la libertà d’impresa, la libera circolazione delle m |
|
Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) commercio all’ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale; c) superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili alla clientela, nonché l’area esterna adiacente all’esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente legge; d) esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati; e) medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie su |
|
Art. 4 - Pianificazione territoriale1. Nelle zone residenziali l’attività commerciale è esercitata in conformità alla presente legge. 2. La pianificazione territoriale delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), svolte in zone destinate agli insediamenti produttivi, è effettuata in conformità alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge. |
|
TITOLO II - DISCIPLINA DEL COMMERCIO |
|
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
|
Art. 6 - Disciplina del commercio1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le forme di attività commerciale di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle direttrici di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medicochirurgici e i prodotti di cui all’apposita tabella, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375; b) ai/alle titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche nonché i prodotti di cui alla tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio, allegato 9, al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modifiche; N7 c) ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative di pesca, nonché ai cacciatori/alle cacciatrici, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legittimamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari; |
|
Art. 7 - Settori merceologici di attività |
|
CAPO II - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI |
|
Art. 8 - Requisiti di onorabilità1. L’accesso alle attività commerciali di cui all’articolo 1 e il relativo esercizio sono consentiti esclusivamente a quanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro che rispettano le seguenti condizioni: a) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
|
Art. 9 - Requisiti professionali1. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana; b) avere svolto nell’ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel settore alim |
|
CAPO III - COMMERCIO IN SEDE FISSA |
|
Art. 10 - Attività di vendita in sede fissa1. Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto della presente legge e delle norme vigenti in m |
|
Art. 11 - Commercio all’ingrosso1. L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime previsto per l’e |
|
Art. 12 - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti1. Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti: a) veicoli, incluse macchine edili; b) macchinari e prodotti per l’agricoltura; |
|
Art. 13 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al |
|
Art. 14 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l'ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio. N13 2. Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede nonché l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), di una media struttura |
|
Art. 15 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. 2. La modifica |
|
Art. 16 - Centri commerciali1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabi |
|
Art. 17 - Sostenibilità territoriale e sociale1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita al dettaglio |
|
Art. 17-bis - Esercizi commerciali di bottiglieria |
|
CAPO IV - VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
|
Art. 18 - Esercizio dell’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica1. L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale |
|
Art. 19 - Attività non soggette a segnalazione certificata di inizio attività1. Non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le seguenti attività: a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate pertinenti; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e per |
|
Art. 20 - Parità di trattamento, modalità di vendita e fornitura della stampa1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento a tutte le diverse testate; b) i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita; c) i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita |
|
CAPO V - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
|
Art. 21 - Commercio su aree pubbliche1. Il presente capo disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale. |
|
Art. 22 - Tipologie di commercio su aree pubbliche1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite secondo le seguen |
|
Art. 23 - Esercizio dell’attività1. L’attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare rispettivamente al Comune territorialmente competente o al Comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività. 2. Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di |
|
Art. 24 - Esercizio dell’attività su posteggio1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è inoltrata al Comune in cui ha sede il posteggio, contestualmente alla domanda d |
|
Art. 25 - Concessioni di posteggio stagionali e temporanee |
|
Art. 26 - Assegnazione dei posteggi. Procedura a evidenza pubblica1. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di posteggio in mercati, fiere o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li pubblicizza adegua |
|
Art. 27 - Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel quale si intende avviare l’attività. 2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: a) può essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune e alle condizioni stabilite dallo stesso Co |
|
Art. 28 - Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche1. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche consente l’immediato consumo dei prodotti stessi, con esclusione del serviz |
|
Art. 29 - Posteggi riservati in mercati e fiere1. Nei mercati e nelle fiere il Comune riserva posteggi: a) a imprenditrici/imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell’ |
|
Art. 30 - Piano e regolamento comunale1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge e sulla base degli indirizzi in esso contenuti il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. N17 2. Con il piano comunale sono individuati in particolare: a) i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato; b) di concerto con l’ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a); c) le aree da destin |
|
Art. 31 - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva. 2. Le imprese che inoltrano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche devono indicare ai Comuni, al momento dell’inoltro e in tutti i casi di modifica dei dati identificativi dell’impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazion |
|
Art. 32 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche1. Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi per 120 giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di: a) esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 3, lettere a) e c); b) esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’articolo 57, commi 7 e 8; c) mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune. |
|
CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO |
|
Art. 33 - Esercizio dell’attività1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), |
|
Art. 34 - Spacci interni1. L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusi |
|
Art. 35 - Apparecchi automatici1. All’attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici si applica l’articolo 33. 2 |
|
Art. 36 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività. |
|
Art. 37 - Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione1. In caso di vendita tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuto inoltro della segnalazione |
|
Art. 38 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività. 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il set |
|
Art. 39 - Persone incaricate1. L’attività di cui all’articolo 38, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8. |
|
Art. 40 - Commercio elettronico1. L’attività di commercio elettronico è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrarsi al Comune nel cui territorio si intende avviare l’a |
|
CAPO VII - OFFERTE DI VENDITA |
|
SEZIONE I - ESPOSIZIONE DEI PREZZI |
|
Art. 41 - Pubblicità dei prezzi1. Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalità idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico. 2. L’indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo è vietata, salvo nel caso di vendite stra |
|
SEZIONE II - VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO |
|
Art. 42 - Disciplina delle vendite straordinarie e sottocosto1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di |
|
Art. 43 - Offerta delle merci1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. |
|
Art. 44 - Pubblicità dei prezzi1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie e per quelle offerte sottocosto devono essere indicati: |
|
Art. 45 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di: |
|
Art. 46 - Vendite di fine stagione o saldi1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti |
|
Art. 47 - Vendite promozionali1. Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tu |
|
Art. 48 - Vendite sottocosto |
|
CAPO VIII - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE |
|
Art. 49 - Impianti stradali di distribuzione carburanti1. L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. 2. Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere esercitata: |
|
Art. 50 - Rifornimento self-service di metano per autotrazione e GPL1. Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di metano per autotrazione, i |
|
Art. 51 - Distributori di carburante ad uso privato1. L'attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti |
|
Art. 52 - Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio1. La Provincia è autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro distanza dal più vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica. |
|
Art. 53 - Disposizioni varie1. Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’autorità competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il direttore/La direttri |
|
CAPO IX - TECNICO/TECNICA DEL COMMERCIO |
|
Art. 54 - Formazione di tecnico/tecnica del commercio1. “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: a) finalità dell’esame; b) ammissione all’esame; |
|
Art. 54-bis - Equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio |
|
CAPO X - ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI |
|
Art. 55 - Orari di apertura e chiusura1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, |
|
CAPO XI - SUBINGRESSO |
|
Art. 56 - Subingresso1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale al soggetto subentrante. 2. Il/La subentrante deve inolt |
|
Art. 57 - Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nonché, in caso di attività svolta su posteggio, della relativa concessione al soggetto subentrante. 2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso in forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede del posteggio per l’attività di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a). Nel caso di attività di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), il/la subentrante deve inoltrare la SCIA al proprio Comune di residenza e una comunicazione al Comune al quale il dante cau |
|
Art. 58 - Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica in punti vendita non esclusivi1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere |
|
Art. 59 - Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione carburanti1. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto alla mera comunicazione, da inoltrarsi entro 30 giorni, al |
|
CAPO XII - NORME DI ATTUAZIONE |
|
Art. 60 - Regolamento di esecuzione1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede a: a) specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di esclusione previste all’articolo 6, comma 2; b) definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di medie strutture di vendita in zone non ricomprese nelle zone residenziali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a 90 giorni dalla da |
|
CAPO XIII - SANZIONI |
|
Art. 61 - Sanzioni relative all’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, alla vendita di stampa quotidiana e periodica e alle forme speciali di commercio al dettaglio1. Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15 |
|
Art. 62 - Sanzioni relative all’attività di commercio su aree pubbliche1. Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 197 |
|
Art. 63 - Sanzioni relative all’attività di distribuzione carburanti1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 17.500,00. 2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 3. Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla p |
|
Art. 63-bis - Sanzioni per violazioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 601. Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell'a |
|
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
|
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 64 - Zone per l’apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica1. I Comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive di cui all |
|
Art. 65 - Commercio su aree pubbliche. Proroga delle concessioni di posteggio.1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 ma |
|
Art. 66 - Attività di monitoraggio. Potere di controllo della Provincia1. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale altoatesino e si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la corretta e puntuale applicazione delle disp |
|
Art. 67 - Finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa |
|
Art. 68 - Fiera Bolzano Spa1. Le modifiche e integrazioni allo statuto della Fiera Bolzano Spa devono essere approvate dalla Giunta provinciale. |
|
Art. 69 - Disposizioni particolari per il mercato a carattere storico-turistico sito in Piazza delle Erbe a Bolzano1. Al fine di preservare la tipicità storica e il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il Comune di Bolzano stabilisce, tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, in particolare: a) le aree e il numero dei posteggi; |
|
Art. 70 - Disposizioni derogatorie1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettere h) ed i), della presente legge, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica autorizzati ai sensi della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attività ai sensi di quest’ultima normativa. Laddove intervengano modifiche nella ripartizione della superficie per settore merceologico o in caso di trasferimento dell’attività, i pun |
|
Art. 71 - Disposizioni transitorie1. Nelle more dell’emanazione delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Comuni privi di piano di localizzazione approvato ai sensi del previgente articolo 8-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, esaminano le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) pervenute per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Capo IV della presente legge ai sensi dell’articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il divieto di avvio dell’attività può essere disposto ai sensi del citato articolo 21-bis o qualora, valutato il caso di specie, sia ravvisata in concreto la sussistenza dei legittimi motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato inte |
|
Art. 72 - Disposizioni sull’applicazione della legge1. A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) l’articolo 3, comma 1, lettera c |
|
Art. 73 - Rinvio dinamico1. Con l’entrata in vigore la legge provinciale 10 luglio 2018, n. |
|
Art. 74 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura dei costi di gestione degli interventi nonché della spesa per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 52 si provvede con legge finanziaria annuale. |
|
Art. 75 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
|
Art. 76 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
|
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette