N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
I commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell’articolo 26 sono stati abrogati dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitavano: “1. A partire dalla data di pubblicazione della delibera della G.P. che determina i settori merceologici di cui all'articolo 2, i soggetti titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio al dettaglio che trattano i prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui alla delibera G.P. 25/06/1990, n. 3758, e s.m., con esclusione delle tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburanti, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e ad eccezione dei titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio siti nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco e nelle zone per insediamenti produttivi, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Essi hanno diritto ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo. 2. Le domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento di un esercizio, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge, sono esaminate ai sensi della L.P. 68/78. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, è sospesa la presentazione delle domande di autorizzazioni inerenti esercizi che trattano beni di largo e generale consumo, di cui alla L.P. 68/78. 4. Fino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, all'attività inerente l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applica la L.P. 68/78 con esclusione delle disposizioni relative ai turni festivi. Fino all'approvazione del relativo regolamento di esecuzione, con il quale verranno determinati le località turistiche e i periodi stagionali, rimane salvo il divieto generale di panificazione domenicale per i panettieri. 7-bis. Coloro che hanno installato e conducono senza la prescritta autorizzazione un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno possono chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria. Essi si devono impegnare a comprovare, nel termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda, la conformità dell’impianto alla vigente normativa in materia. Fino a tale data l’impianto non può essere esercitato. In ogni caso è dovuta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita all’articolo 22, comma 1. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento per l’applicazione di una sanzione amministrativa. 9. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta prov. le deliberazioni dell'Ente Fiera Bolzano che impegnano il bilancio dell'ente per più di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo e quello consuntivo.”

Dalla redazione