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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 26/09/2014, n. 7
L. P. Bolzano 26/09/2014, n. 7
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Capo I - Misure urgentiOmissis |
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 R, è così sostituito: “5. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione.” 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma: “7. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13-bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.” 3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituita: "c) per „fabbricato“ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall’1.1.2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento;". 4. Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono abrogate. 5. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituito: |
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Art. 4 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è inserito il seguente articolo: “Art. 13-bis (Riduzione del canone di locazione) - 1. In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento d |
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Capo II - SemplificazioniOmissis |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000,n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 R, e successive modifiche, è così sostituito: “1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2.” 2. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: |
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Capo III - Abrogazioni e disposizione finanziariaOmissis |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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