L.P. Bolzano 13/11/2009, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.P. Bolzano 13/11/2009, n. 10

Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere.
Stralcio.
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Capo I - Commercio
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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

“Art. 6 - (Grandi strutture di vendita)

1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.

2. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall’assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutt

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Capo II - Omissis
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Capo III - Alpinismo
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provin

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Art. 4 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”
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Art. 5 - Omissis

 

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Capo IV - Esercizi pubblici e turismo
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Art. 6 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garnì, pensioni, alberghi, motels e villaggi-alberghi; con l’assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; con l’assegnazione di un numero di stelle da due a cinque, quando si tratti di residences, e con l’assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificati ai sensi della

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Art. 7 - Art. 8 - Omissis

 

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Capo V - Miniere
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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”

1. Gli articoli da 1 a 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67.

2. Sono escluse le escavazioni di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all’articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

Art. 2 - (Coltivazione delle cave e delle torbiere)

1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente. Il rilascio di detta autorizzazione deve avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione nonché di altre autorizzazioni eventualmente già rilasciate per la stessa zona.

Art. 3 - (Presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione)

1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere; va corredata dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

2. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va presentata l’autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato e ai comuni confinanti direttamente interessati dalla coltivazione, i quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni. Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l’acquisizione degli stessi, l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4 - (Autorizzazione alla coltivazione)

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Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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