N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il comma 1 dell’articolo 2 è stata abrogato dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitava: "1. Ai sensi della presente legge, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi, che sono determinate dalla Giunta provinciale. Sono altresì esclusi gli esercizi di commercio al dettaglio nel verde agricolo, alpino e bosco, i quali possono continuare ad esercitare l'attività unicamente con riferimento alle voci merceologiche per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione."

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