I commi 1 e 4 dell’articolo 8 sono stati abrogati dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitavano: “1. È vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale. È altresì vietato esercitare il commercio al dettaglio con una unica autorizzazione in locali diversi, se non direttamente comunicanti tra loro.

4. Due o più autorizzazioni possono venire fuse definitivamente in un'unica autorizzazione mediante la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali. Se la concentrazione comporta la creazione di un esercizio commerciale di ordine superiore, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la nuova tipologia di esercizio che si intende attivare.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino

14/10/2024