N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Gli articoli 4 e 5 sono stati abrogati dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitavano: “Art. 4 - 1. Per piccole strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 100 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000. 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di cui al comma 1 di una piccola struttura di vendita sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a meno che la richiesta contenga errori o lacune o violi la normativa vigente in materia.

Art. 5 - 1. Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, e fino a 500 metri quadrati. 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di cui al comma 1 di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio, nel rispetto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, degli strumenti di pianificazione comunale adottati sulla base degli indirizzi e dei criteri provinciali, nonché degli strumenti urbanistici comunali. 3. Le domande si intendono accolte se entro 60 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine è sospeso per la durata di 20 giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale ha comunque dieci giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per adottare il provvedimento finale.”

Dalla redazione