Articoli prima inseriti dalla L.P. 19/05/2003, n. 9 e poi abrogati dalla L.P. 24/09/2019, n. 8, così recitavano:

“Art. 19 ter. - Ammissione agli esami

1. All’esame di tecnico del commercio è ammesso chi:

a) ha svolto l’apprendistato nel settore commerciale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

b) dopo aver concluso un corso di qualifica professionale almeno biennale ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

c) ha conseguito il diploma di un istituto tecnico commerciale quinquennale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno un anno, oppure

d) vanta un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore commerciale.

2. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

3. La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

4. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.


Art. 19 quater. - Esami

1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

3. Le parti dell’esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L’esame di tecnico del commercio s’intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.


Art. 19 quinquies. - Commissione d’esame

1. La commissione d’esame è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da un esperto/un’esperta.

2. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti/e i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

3. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.


Art. 19 sexies. - Esonero da esami

1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.”

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