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L. R. Piemonte 05/12/1977, n. 56

Tutela ed uso del suolo.
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TITOLO I - NORME GENERALI
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Art. 1. - (Finalità della legge)

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela "la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero" N110 e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, "commerciali e turistico-ricettivi" N12 con le seguenti finalità:

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Art. 1-bis. - (Copianificazione, partecipazione e sostenibilità)

N14

1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazion

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Art. 2 - (Soggetti della pianificazione del territorio)

N15

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Art. 3 - (Strumenti e livelli di pianificazione)

N15

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di

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Art. 3-bis. - (Valutazione ambientale strategica)

N14

1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l’opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. N112

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per gli strumenti di

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

N16

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Art. 4 - (Processo di pianificazione del territorio)

N15

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerat

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Art. 5. - (Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

N15

1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.

2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

2-bis. Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel p

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Art. 6. - (Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

N15

1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il pia

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Art. 7. - (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale)

N15

1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all'autorità competente alla VA

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Art. 7-bis. - (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e degli strumenti di pianificazione territoriale generale della città metropolitana)

1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.

2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa ai comuni o alle forme as

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Art. 8. - (Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

N15

1. I piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficaci

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Art. 8-bis. - (Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

N15

1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del “PTGM” N126 e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I PTCP e il “PTGM” N126 si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica norm

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Art. 8-ter. - (Progetto Territoriale Operativo)

1. Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.

2. Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai

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Art. 8-quater. - (Elaborati del Progetto Territoriale Operativo)

1. Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, “alla programmazione regionale” N18 ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli

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Art. 8-quinquies. - (Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo)

N15

1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla città metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla città metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale può, in ogni caso, pr

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Art. 8-sexies. - (Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo)

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio “dell’ente competente all’approvazione”

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Art. 9. - (Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)

N15

1. Gli elenchi degli immobili e delle aree di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 possono essere integrati con il procedimento di dichiarazione di notevole inter

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Art. 9-bis. - (Dissesti e calamità naturali)

N15

1. La Giu

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Art. 9-ter. - (Concorso dei Comuni e delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)

1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell’ambito dell’elaborazione del PTCP, del “PTGM”

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Art. 10. - (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR, i PTCP e il PTGM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche. N169

2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 in quanto compatibili con la legislazione statale.

3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il

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Art. 10-bis. - (Stato di attuazione del processo di pianificazione)

1. La Giunta Regionale, le “province e la città metropolitana”

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N16

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Art. 11. - (Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

1. I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:

a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individua

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Art. 12. - (Contenuti del Piano Regolatore Generale)

1. "Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le" N110 previsioni “degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica” N18, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.

2. Esso, pertanto, in questo quadro:

1) “definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e” N94 valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indiriz

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Art. 12-bis. - (Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati)

N14

1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;

b) ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;

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Art. 13. - (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

1. Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

2. I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

- ristrutturazione edilizia;

- sostituzione edilizia;

- ristrut

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Art. 14. - (Elaborati del Piano Regolatore Generale)

1. Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali; N17

b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell’edilizia sociale, nonché al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge; N17

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui “alla normativa regionale sulla disciplina del commercio” N18, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;

2) gli Allegati tecnici, comprendenti:

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Art. 14-bis. - (Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa)

N14

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell’unitarietà del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalità di cui all’articolo 15.

2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualità del territorio; sono, altresì, indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo:

a) un quadro strutturale, espresso:

1) dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 14, comma 1, numero 1);

2) dagli allegati tecnici di cui all’articolo 14, comma 1, numero 2), lettere a), c) e c-bis);

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Art. 15. - (Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali)

N15

1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3-bis.

2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì:

a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;

b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.

4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della p

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Art. 15-bis. - (Conferenza di copianificazione e valutazione)

N14

1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente, competenti in materia urbanistica e ambientale; alla conferenza partecipa l’autorità competente per la VAS.

2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto: il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione; “per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con dir

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Art. 16. - (Piani regolatori intercomunali)

N15

1. Due o p

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Art. 16-bis. - (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

N15

1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all’ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;

b) int

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Art. 17. - (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

1-bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. N147

2. N108 Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) interessano l’intero territorio comunale;

b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI, al PPR, al PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all’articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all’articolo 15, nell’ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. N148

4-bis. Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all’esclusivo recepimento del PPR, relativamente agli elaborati di cui all’articolo 8 bis, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all’articolo 15. Tale adeguamento può altresì avvenire nell’ambito delle varianti di cui al comma 3. N150

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Art. 17-bis. - (Varianti semplificate)

N14

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. “Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali “, provinciali e della città metropolitana” N125, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.” N96

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

a) il soggetto proponente l’opera o l’intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;

b) l’amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi “degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14-quinquies” N94 della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore; N90

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la c

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Art. 17-ter. - (Accordi di pianificazione negoziata)
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Art. 18. - (Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

1. Nel processo di formazione del PRG trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58.

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Art. 19 - (Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale)

1. Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.

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TITOLO III-bis. - PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ACCORDI TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE

N29

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17542 11487303
Art. 19-bis. - (Perequazione territoriale)

N14

1. La perequazione terri

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17542 11487304
Art. 19-ter. - (Accordi territoriali)

N14

1. La Regione, le province e la città metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l’attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l’integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni o delle forme associa

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Art. 19-quater. - (Convenzioni per la pianificazione)

N14

1. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni, ai sensi dell’

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TITOLO IV - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE
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Art. 20. - (Capacità insediativa residenziale)

1. La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.

2. Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il c

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Art. 21. - (Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)

1. Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata “, anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica,” N12 una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali:

la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici N119);

c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

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Art. 22. - (Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)

1. Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal Piano, di norma così distribuita:

- 1,5 mq. per

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Art. 23. - (Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali)

1. La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve esser

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Art. 24. - (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici)

1. Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali “e” N12 “paesaggistici” N20 da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o “paesaggistico” N20 e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o “paesaggistico” N20 o documentario;

3) le aree di interesse “paesaggistico” N20 ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.

2. Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-“paesaggistico” N20.

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Art. 25. - (Norme per le aree destinate ad attività agricole)

1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

2. Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:

a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);

b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;

c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;

e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24; N17

f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sen

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Art. 25-bis. - (Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a

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Art. 26. - (Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari)

1.Il Piano Regolatore individua:

a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:

1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;

2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;

b) le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;

c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;

d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;

e) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma;

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Art. 27. - (Fasce e zone di rispetto)

1. A protezione dei nastri. e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti. N158

2. Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati. N159

4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.

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Art. 28. - (Accessi a strade statali e provinciali)

N57

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Art. 29. - (Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii)

1. Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane

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Art. 30. - (Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico)

N15

1

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Art. 30-bis. - (Abitati da trasferire o consolidare)

N14

1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAI.

2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore dell

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17542 11487320
Art. 31. - (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica)

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TITOLO IV-bis. - NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

N58

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17542 11487322
Art. 31-bis. - (Conferenza di pianificazione)

N59

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17542 11487323
Art. 31-ter. - (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

N60

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TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
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Art. 32. - (Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale)

1. Il PRG può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il titolo abilitativo è subordinato alla

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Art. 33. - (Programma di attuazione comunale o intercomunale)

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17542 11487327
Art. 34. - (Contenuto del programma di attuazione)

N61

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17542 11487328
Art. 35. - (Elaborati del programma di attuazione)

N62

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17542 11487329
Art. 36. - (Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.)

N63

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17542 11487330
Art. 37. - (Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)

N64

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Art. 37-bis. - (Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)

N65

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Art. 38. - (Contenuto del Piano particolareggiato)

1. Il piano particolareggiato contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

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Art. 39. - (Elaborati del Piano particolareggiato)

1. Il Piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:

- le analisi e le ricerche svolte “, compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all’articolo 14, comma 1, numero 2); N12

- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;

- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizza

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Art. 40. - (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

N15

1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.

2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.

3. Il piano particolareggi

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Art. 41. - (Piano per l'edilizia economica e popolare)

1. Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria “l’individuazione di aree e immobili per l’edilizia sociale, economica e popolare, anche tramite” N12 la formazione del Piano di cui al presente articolo.

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Art. 41-bis. - (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio “del titolo abilitativo edilizio” N18 è subordinato alla formazione del piano di recupero.

3. Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia “, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica” N18, necessari per il recupero degli immobili, dei

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Art. 42. - (Piano delle aree per insediamenti produttivi)

1. Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.

2. Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.

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17542 11487338
Art. 43. - (Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa)

1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o da uno dei suoi comparti, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 18/1996, possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti. N22

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17542 11487339
Art. 44. - (Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)

1. Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione “di cui all'articolo 33” N12 preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o “associati” N18, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione.

2. Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interven

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17542 11487340
Art. 45. - (Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)

1. La convenzione prevede essenzialmente:

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; se tali opere sono eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i cr

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Art. 46. - (Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)

1. In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, “ove vigente,” N12 il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, “ove vigente,”

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Art. 47. - (Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)

1. La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

2.

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TITOLO VI - CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO
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Art. 48. - (Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d’uso)

N15

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qual

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17542 11487345
Art. 48-bis. - (Certificato urbanistico l)

N2

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Art. 49. - (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia)

N15

1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l�

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17542 11487347
Art. 50. - (Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire)

1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale p

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17542 11487348
Art. 51. - (Opere di urbanizzazione)

N15

1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo.

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Art. 52. - (Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)

1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso. N186

1-bis. Le spese di urbanizzazione sono dovute se l’intervento determina aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione. N134

1-ter. Le spese di cui al comma 1-bis sono commisurate all’entità del maggior carico urbanistico prodotto.N134

1-quater. La riduzione del contributo di costruzione di cui al comma 1, prevista all’articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001, è ammessa anche per gli interventi su sedimi già urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia; il contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all’articolo 16, comma 10, del d.p.r. 380/2001, è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, secondo criteri volti a incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle aree.N134

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17542 11487350
Art. 53. - (Convenzione quadro regionale per la rilocalizzazionee la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere)

1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'articolo 26, comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformità ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo. N22

2. Lo schema di conven

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17542 11487351
Art. 54. - (Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi)

N15

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Art. 55. - (Attività estrattive, discariche, reinterri)

N66

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17542 11487353
Art. 56. - (Interventi soggetti ad autorizzazione)

N9

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Art. 57. - (Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)

N2

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Art. 58. - (Misure di salvaguardia)

N15

1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, "fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte"N138, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

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TITOLO VII - VIGILANZA
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Art. 59. - (Vigilanza sulle trasformazioni)

N15

1. Il com

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Art. 60. - (Controllo partecipativo)

N15

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Art. 61. - (Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)

N67

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17542 11487360
Art. 62. - (Attuazione del divieto di opere)

N68

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17542 11487361
Art. 63. - (Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

N69

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Art. 64. - (Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione)

N70

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Art. 65. - (Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)

N2

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Art. 66. - (Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione)

N71

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Art. 67. - (Poteri sostitutivi e relativi oneri)

N72

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Art. 68. - (Annullamento di titoli abilitativi edilizi)

N16

1. Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanist

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Art. 69. - (Altre sanzioni amministrative)

N73

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Art. 70. - (Procedimento per le sanzioni amministrative)

N74

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TITOLO VIII - DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

N75

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N76

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N77

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N78

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TITOLO IX - ORGANI TECNICI E CONSULTIVI
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Art. 74. - (Individuazione e organizzazione delle funzioni)

N79

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Art. 75. - (Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.

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17542 11487376
Art. 76. - (Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.)

1. È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.

3. La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o “suo delegato” N18;

b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la v

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Art. 77. - (Compiti della commissione tecnica urbanistica)

N15

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Art. 77-bis. - (Compiti della commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario riunite in seduta congiunta)

1. La commissione tecnica urbanistica e la “Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario”

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Art. 78. - (Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica)

N80

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Art. 79. - (Progettazione degli Strumenti Urbanistici)

1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambien

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TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 82. - (Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)

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Art. 83. - (Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III)

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Art. 91-bis. - (Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario)

1. È istituita la “Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario” N91, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 "41-bis e 77 bis" N110 della presente legge e all'articolo 6 della l.r

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Art. 91-ter. - (Proroga dei termini)

N88

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17542 11487397
Art. 91-quater. - (Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)

1. Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrast

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Art. 91-quinquies. - (Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio)

N89

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Art. 91-sexies. - (Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)

N2

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Art. 91-septies. - (Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)

N5

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Art. 91-octies. - (Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.

2. La Giunta regionale acc

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17542 11487402
Art. 92. - (Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291.

2. Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.

2-bis. Ai fini dell’adozione e dell’approvazione degli strumenti di cui alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti su supporto informatizzato. N27

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