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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 31/05/2022, n. 7
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L. R. Piemonte 31/05/2022, n. 7
- Sent. Corte Cost. 04/07/2024, n. 119
- L.R. 04/04/2024, n. 10
- L.R. 19/09/2023, n. 20
- L.R. 09/03/2023, n. 3
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Capo I - NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA |
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Art. 1. - (Supporto della Regione agli enti locali ai fini della valutazione e della promozione degli investimenti pubblici e privati)1. In ossequio al principio di fattiva collaborazione tra le istituzioni, in merito ai procedimenti disciplinati dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, |
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Art. 2. - (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 56/1977)1. Al comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), dopo le parole “varianti di adeguamento del PRG al PAI” sono inserite le seguenti: “, al PPR,”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all’esclusivo recepimento del PPR, relativamente agli elaborati di cui all’articolo 8-bis, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all’articolo 15. Tale adeguamento può altresì avvenire nell’ambito delle vari |
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Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA) |
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Art. 3. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16/2018)1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4. - (Inserimento dell’articolo 2-bis nella legge regionale 16/2018)1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente: “Art. 2-bis. |
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Art. 5. - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 16/2018)1. L’articolo 3 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “Art. 3. (Ambito e modalità di applicazione in tema di riuso) [1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli immobili legittimamente realizzati e alle relative aree di pertinenza esistenti alla data di approvazione della presente legge, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 11 e legittimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis), all’atto della presentazione della domanda di intervento di riuso e di riqualificazione.] 2. Ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto: a) dal PPR, dai piani territoriali e dai piani regolatori gen |
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Art. 6. - (Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale 16/2018)1. L’articolo 4 della l.r. 16/2018 è abrogato. |
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Art. 7. - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 16/2018)1. L’articolo 5 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, agli interventi di ristrutturazione edilizia, riferiti ad edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all’atto di presentazione della domanda di intervento, salve diverse disposizioni di legge, sono consentiti gli incrementi di volumetria previsti dal presente articolo. 2. Per gli edifici o parti di essi, con destinazioni totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, previste dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume legittimamente esistente, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente. Solo per gli edifici residenziali esistenti, uni o bifamiliari, è comunque ammesso un ampliamento di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare. Tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. La facoltà di operare l’ampliamento non si applica agli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. 3. Per gli edifici con destinazione, totalmente o in parte, p |
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Art. 8. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 16/2018)1. N30 Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “1. Il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché legittimo all’atto della presentazione della domanda di intervento. [Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione.] Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna di cui al comma 3, nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ricompresi |
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Art. 9. - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16/2018)1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “1. Gli interventi di recupero, a solo scopo residenziale o per destinazioni d’uso compatibili o complementari con la residenza, dei rustici, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentiti se gli edifici interessati: a) sono stati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 o, in caso di realizzazione successiva a tale data, se presentano tipologia costruttiva e materiali tipici della zona. I manufatti edilizi aventi tali caratteristiche sono da considerarsi rustici anche se nel corso degli anni sono stati oggetto di interventi edilizi, di sanatorie o condoni. Restano esclusi i manufatti edilizi realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo; |
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Art. 10. - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 16/2018)1. L’articolo 8 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: “Art. 8. (Norme per la decostruzione) 1. Gli edifici localizzati in zona agricola, legittimi alla data della richiesta di intervento, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria pari al 40 per cento dell |
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Art. 11. - (Inserimento dell’articolo 8-bis nella legge regionale 16/2018)1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente articolo: “Art. 8-bis. (Norme per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico) 1. I fabbricati siti nelle fasce fluviali A e B, di cui al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché in aree a rischio geologico discipl |
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Art. 12. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 16/2018)1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 16/2018, le parole “o organismo abilitato” sono soppresse. |
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Art. 13. - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 16/2018)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 16/2018, sono aggiunte le parole: “solo per la parte relativa alle premialità ivi previste”. 2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 16/2018, sono aggiunte le parole: “da tale limitazione sono esclusi gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all’articolo 6 nelle aree in classe di pericolosità IIIb4). È fatto divieto di aumentare le unità immobiliari residenziali e turistico ricettive nelle classi IIIa), IIIc), IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della citata circolare del Presidente della Giunta regionale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 64/1974.”. 3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituita dalla seguente: “c) devono rispettare le normative vigenti, in particolare in materia antisismica, sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico-sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 |
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Art. 14. - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 16/2018)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/2018 le parole “Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, anche al fine di aumentarne l'attrattività sociale ed economica e garantire una rete di servizi commerciali al cittadino, assicurando la massima integrazione tra rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenera |
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Art. 15. - (Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 16/2018)1. L’articolo 13 della l.r. 16/2018 è abrogato. |
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Capo III - NORME IN MATERIA DI ALTEZZA MINIMA INTERNA E UTILIZZO DI VANI E LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI DEI FABBRICATI ESISTENTI |
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Art. 16. - (Definizioni)1. L’azione di promozione del recupero dei vani e locali interrati e seminterrati ad uso turistico ricettivo, terziario o commerciale, limitatamente ai locali seminterrati ad uso residenziale è consentita se sono collocati in immobili o unità immobiliari serviti dalle oper |
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Art. 17. - (Altezza minima interna dei fabbricati esistenti)1. Per i fabbricati costruiti con inizio lavori antecedente al 5 luglio 1975 si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 18. - (Disciplina edilizia degli interventi)1. Il recupero con cambio di destinazione d’uso dei vani e locali interrati o seminterrati può avvenire anche senza opere edilizie, non è soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. 2. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ridotto a un terzo. |
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Art. 19. - (Deroghe e requisiti tecnici degli interventi)1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR. N17 2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero prevede idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti. 3. Se il recupero dei locali sem |
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Art. 20. - (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio |
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Capo IV - NORME DI COORDINAMENTO |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 56/1977)1. La lettera d) del terzo comma dell’articolo 13 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 22. - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 56/1977)1. Al comma 6-quater dell’articolo 27 della l.r. 56/1977, d |
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Art. 23. - (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 13/2020)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 24. - (Abrogazione dell’articolo 62 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 62 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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Art. 25. - (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 13/2020)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 13/2020 è a |
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Art. 26. - (Abrogazione dell’articolo 65 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 65 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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Art. 27. - (Abrogazione dell’articolo 67 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 67 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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Art. 28. - (Abrogazione dell’articolo 70 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 70 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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Art. 29. - (Abrogazione dell’articolo 72 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 72 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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Art. 30. - (Inserimento dell’articolo 76-bis nella legge regionale 13/2020)1. Dopo l’articolo 76 della l.r. 13 del 2020 è aggiunto il seguente: “Art. 76-bis. (Estensione delle varianti parziali) 1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ogg |
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Art. 31. - (Inserimento dell’articolo 76-ter nella legge regionale 13/2020)1. Dopo l’articolo 76-bis della l.r. 13/2020 è inserito il seguente: |
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Art. 32. - (Inserimento dell’articolo 76-quater nella legge regionale 13/2020)1. Dopo l’articolo 76-ter della l.r. 13 del 2020 è aggiunto il seguente: “Art. 76-quater. (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione) 1. L'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui |
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Art. 33. - (Abrogazione dell’articolo 81 della legge regionale 13/2020)1. L’articolo 81 della l.r. 13/2020 è abrogato. |
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CAPO V - ULTERIORI NORME IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ |
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Art. 34. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 56/1977)1. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 35. - (Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)1. Le soglie di consumo di suolo di cui all’articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), si applicano esclusivamente alle nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate in zona con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l’entrata in vigore |
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Art. 36. - (Inserimento dell’articolo 17-ter nella legge regionale 56/1977) |
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Art. 37. - (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 56/1977)1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 56/197 |
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Art. 38. - (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 56/1977)1. Dopo il terzo comma dell’articolo 45 della l.r. 56/1977 |
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Art. 39. - (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 56/1977)1. Al terzo comma dell’articolo 47 della l.r. 56/1977 dopo |
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Art. 40. - (Autorizzazione paesaggistica, divieto di sanatoria) |
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Art. 41. - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 19/1999)1. N32 L’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’) è sostituito dal seguente: “Art. 6. (Variazioni essenziali al progetto approvato) |
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Art. 42. - (Modifiche all’articolo 6-bis della legge regionale 19/1999)1. Il comma 6 dell’articolo 6-bis della l.r. 19/1999 è |
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Art. 43. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 19/1999)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 19/1999 |
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Art. 44. - (Modifiche all’articolo 8-bis della legge regionale 19/1999) |
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Art. 45. - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 19/2009) |
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Art. 46. - (Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge regionale 14/2014)1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), è inserito il seguente: “Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di giusto procedimento) 1. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sono inefficaci e non sospendono la decorrenza dei termini, compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall’ordinamento. 2. Nel caso in cui, al termine assegnato per la conclusione del procedimento, non siano stati acquisiti uno o più dei pareri e atti di assenso richiesti o resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, il |
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Art. 47. - (Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format edilizi)1. L’integrazione tra spazi destinati alla residenza, stabile o saltuaria, e spazi accessori, destinati ad attività comuni o private, costituisce obiettivo primario degli interventi sia di recupero edilizio sia di nuova costruzione. 2. N33 Per le finalità di cui al comma 1 è consentito, [anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi]: a) N34 reali |
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Art. 48. - (Norme per l’installazione in edifici privati di vasca riabilitativa per idroterapia)1. Al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità è consentita la realizzazione di una vasca riabilitativa, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, per svolgere esercizi riabilitativi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Requisito per la realizzazio |
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Art. 49. - (Misure per promuovere l'efficienza energetica)1. Per incentivare e agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei mur |
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Art. 50. - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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Art. 51. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. |
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22/11/2024
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