Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 67 così recitava: “Art. 67. - (Poteri sostitutivi e relativi oneri) - 1. Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.

2. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.”

Dalla redazione