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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 25/03/2013, n. 3
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- L.R. 04/04/2024, n. 10
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 07/02/2017, n. 1
- Sent. Corte Cost. 11/07/2014, n. 197
- L.R. 12/08/2013, n. 17
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Art. 2. - (Inserimento dell'articolo 1-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Copianificazione, partecipazione e sostenibilità) 1. I process |
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Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r.56/1977)1. L'articolo 2 della l.r. 56/1977 è sostituito dal segue |
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Art. 4. - (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 3 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Strumenti e livelli di pianificazione) 1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio: a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale |
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Art. 5. - (Inserimento dell'articolo 3-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "Art. 3-bis. (Valutazione ambientale strategica) 1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. 2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. |
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Art. 7. - (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 4 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Processo di pianificazione del territorio) 1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato d |
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Art. 8. - (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 5 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale. 2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa stata |
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Art. 9. - (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 6 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati: a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5; b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5; c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati; d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti am |
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Art. 10. - (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 7 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale) 1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il p |
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Art. 11. - (Inserimento dell'articolo 7-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana) 1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazio |
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Art. 12. - (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 8 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. I piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, |
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Art. 13. - (Sostituzione dell'articolo 8-bis della l.r. 56/1977)1. L'articolo 8-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 8-bis. (Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. 2. I PTCP e il PTCM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. 3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di |
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Art. 16. - (Sostituzione dell'articolo 8-quinquies della l.r. 56/1977)1. L'articolo 8-quinquies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 8-quinquies. (Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo) 1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla città metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina. 2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente a |
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Art. 17. - (Modifiche all'articolo 8-sexies della l.r. 56/1977)1. Al comma 1 dell'articolo 8-sexies della l.r. 56/1977 la parol |
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Art. 18. - (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 9 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio) 1. Gli elen |
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Art. 19. - (Sostituzione dell'articolo 9-bis della l.r. 56/1977)1. L'articolo 9-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20. - (Modifica all'articolo 9-ter della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell’articolo 9-ter della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell’ambito dell’el |
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Art. 21. - (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 10 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche. 2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 in quanto compatibili con la legislazione statale. |
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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 56/1977)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "c) la difesa e la tutela dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-a |
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Art. 25. - (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 56/1977)1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, le parole "del piano territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica". 2. Al numero 1) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, le parole "all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio". |
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Art. 26. - (Inserimento dell'articolo 12-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati) 1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità: a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari; |
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Art. 27. - (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 56/1977)1. Dopo il terzo trattino del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente “- sostituzione edilizia”. |
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Art. 28. - (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 56/1977)1. La lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali;". 2. La lettera c) del numero 1 del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell’edilizia sociale, nonché al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;". 3. Alla lettera d-bis) del numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, le parole "all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del |
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Art. 29. - (Inserimento dell’articolo 14-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. (Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa) 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell’unitarietà del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalità di cui all’articolo 15. 2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualità del territorio; sono, altresì, indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo: a) un quadro strutturale, espresso: 1) dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 14, comma 1, numero 1); |
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Art. 30. - (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 15 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali) 1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3-bis. 2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì: a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante; b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. 3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si e |
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Art. 31. - (Inserimento dell'articolo 15-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente: "Art. 15-bis. (Conferenza di copianificazione e valutazione) 1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente, competenti in materia urbanistica e ambientale; alla conferenza partecipa l’autorità competente per la VAS. 2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto: il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia, la c |
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Art. 32. - (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 16 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 1 |
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Art. 33. - (Sostituzione dell'articolo 16-bis della l.r. 56/1977)[1. L'articolo 16-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 16-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) 1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) converti |
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Art. 34. - (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 17 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) 1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti. 2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse. 3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: a) interessano l’intero territorio comunale; b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all’articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all’articolo 15, nell’ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. 5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: |
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Art. 35. - (Inserimento dell'articolo 17-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente: "Art. 17-bis. (Varianti semplificate) 1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. 2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento: a) il soggetto proponente l’opera o l’intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale; b) l’amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore; c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell’intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni; |
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Art. 36. - (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 37. - (Inserimento del Titolo III-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente titolo: "TITOLO III-bis. PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ACCORDI TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE Art. 19-bis. (Perequazione territoriale) 1. La perequazione territoriale consiste nell’applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine le pubbliche amministrazioni promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all’articolo 19-ter. 2. La perequazione territoriale è modalità attuativa delle previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo |
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Art. 39. - (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 56/1977)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole "deve essere assicurata", sono inserite le seguenti: ", anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica,". 2. Alla lettera b) del numero 1) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole "centri commerciali pubblici", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e per edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di 2 metri quadrati per abitante". |
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Art. 40. - (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 56/1977)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: |
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Art. 41. - (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 56/1977)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 56/1977, dopo la parola “culturali” è aggiunta la parola “e”. 2. Le parole "paesaggistico" e "paesaggistici" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "ambientale" e "ambientali" ovunque ricorrano nell'articolo 24 della l.r. 56/1977, ad eccezione del comma 1, numero 3). La parola "paesaggistico" sostituisce la parola "paesistico" al numero 3, del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977. 3. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, |
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Art. 42. - (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 56/1977)1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24;". 2. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 56/1977, le parole "non a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti "agricoli non a titolo professionale"; le parole ", riconosciu |
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Art. 43. - (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 56/1977)1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 è aggiunta la seguente: "f-bis) la possibilità di edificare una unità abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di pertinenzialità con l’unità produttiva.". 2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 56/1 |
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Art. 44. - (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 56/1977)1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 56/1977, le parole “D.M. 1 aprile 1968, n. 1404” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)”. 2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.". 3. Il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 45. - (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 56/1977)1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti |
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Art. 46. - (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 30 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 47. - (Inserimento dell'articolo 30-bis nella l.r. 56/1977)1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente: "Art. 30-bis. (Abitati da trasferire o consolidare) 1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio m |
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Art. 48. - (Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 31 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 31. (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) |
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Art. 49. - (Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 32 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 32. (Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale) |
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Art. 51. - (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 56/1977)1. Al primo trattino del numero 1) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all’articolo 14, comma 1, numero 2);”. |
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Art. 52. - (Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 40 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato) 1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione. 2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualo |
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Art. 53. - (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 56/1977)1. Al comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 56/1977, dopo le parole "è obbligatoria", sono inserite le seguenti: "l’individuazione di aree e immobili per l’edilizia sociale, economica e popol |
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Art. 54. - (Modifiche all'articolo 41-bis della l.r. 56/1977)1. Al comma 2 dell'articolo 41-bis della l.r. 56/1977, le parole "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo edilizio". |
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Art. 55. - (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 56/1977)1. Al comma 3 dell'articolo |
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Art. 56. - (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che, in base |
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Art. 57. - (Modifiche all'articolo 44 della l.r. 56/1977)1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 33" e le parole "riuniti in consorzio" sono sostituite dalla seguente "associati". 2. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le |
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Art. 58. - (Modifiche all'articolo 45 della l.r. 56/1977)1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; |
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Art. 59. - (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 56/1977)1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione,", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ove vigente,". |
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Art. 61. - (Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 48 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 62. - (Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 49 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 49. (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia) 1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. |
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Art. 63. - (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 56/1977)1. La rubrica dell'articolo 50 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire". |
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Art. 64. - (Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 56/1977) |
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Art. 65. - (Modifiche all'articolo 52 della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso.". |
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Art. 66. - (Modifiche all'articolo 53 della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commercia |
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Art. 67. - (Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 54 della l.r. 56/1977 è sostituito dal se |
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Art. 68. - (Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 58 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 58. (Misure di salvaguardia) 1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le n |
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Art. 70. - (Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 59 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 71. - (Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 60 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 72. - (Modifiche all'articolo 68 della l.r. 56/1977)1. La rubrica dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Annullamento di titoli a |
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Art. 73. - (Modifica all’articolo 76 della l.r. 56/1977)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 76 della l.r. 56/1977, le parole ", in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " suo delegato". |
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Art. 74. - (Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 77 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 75. - (Modifiche all'articolo 77-bis della l.r. 56/1977)1. La rubrica dell'articolo 77-bis della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Compiti della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici riunite in seduta congiunta". |
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Art. 76. - (Modifiche all’articolo 79 della l.r. 56/1977)1. Il comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 77. - (Sostituzione dell'articolo 81 della l.r. 56/1977)1. L'articolo 81 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: |
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Art. 78. - (Sostituzione dell'articolo 91-bis della l.r. 56/1977)1. L'articolo 91-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 91-bis. (Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici) 1. È istituita la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 e 41-bis della presente legge e all'articolo 6 della l.r. 18/1996, nonché, i |
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Art. 80. - (Modifiche all'articolo 91-octies della l.r. 56/1977)1. Al comma 2 dell’articolo 91-octies de |
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Art. 81. - (Modifiche all’articolo 92 della l.r. 56/1977)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente: |
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Art. 82. - (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell' |
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Art. 83. - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24)1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n |
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Art. 86. - (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), è inserito il comma 2 bis: "2-bis. I soggetti che hanno utilizzato o utilizzano le disposizioni del presente Capo I, non possono applicare i disposti di cui all’articolo 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106." 2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 7, gli interventi di cui alla presente legge non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell’intervento in deroga e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al Titolo IV del d.p.r. 380/2001.". 3. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente: "4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3) o in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici; sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento in deroga di cui all’articolo 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche l’integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.". 4. Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 20/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e segnalazione certificata di inizio attività". 5. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) in merito alla segnalazi |
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Art. 87. - (Disposizioni attuative)1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regiona |
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Art. 88. - (Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti al riordino delle province, all’istituzione della città metropolitana e all’esercizio associato delle funzioni comunali)1. A seguito dell’attuazione del processo di riordino degli enti locali di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla |
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Art. 89. - (Disposizioni transitorie)1. Il PPR, adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l’iter di approvazione ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedimentali già espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge. N1 2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non anco |
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Art. 90. - (Abrogazioni)1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 17 comma 2, 28 comma 11, 36 comma 3, 40 comma 2, 59 comma 6, 65 comma 6, 66 comma 5, 72 comma 4 e 75 comma 4, 83 comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 56/1977: a) i commi 2 e 3 dell'articolo 19; b) l'articolo 28; c) il Titolo IV bis, comprensivo degli articoli 31-bis e 31 ter; d) gli articoli 34, 35, 36, 37 e 37 bis; e) l'articolo 55; f) gli articoli 61, 62, 63 e 64; g) l'articolo 66; h) l'articolo 67; i) l'articolo 69; j) l'articolo 70; k) il Titolo VIII, comprensivo degli articoli 71, 72 e 73; l) l'articolo 74; |
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