Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 91-ter così recitava: “Art. 91-ter. - (Proroga dei termini) - 1. Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.”

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