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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 22/03/2019, n. 4/R.
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8-bis comma 7 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10 delle norme di attuazione (d'ora innanzi: NdA) del Piano paesaggistico regionale (d'ora innanzi: Ppr) disciplina, ai sensi dell'articolo 145 co |
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Art. 2 - Attuazione del Ppr1. L'attuazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 5 delle NdA, avviene mediante: a) il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, rivolte a tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale, compresi i piani d'area delle aree protette, espressamente richiamate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L.R. 56/1977 nella Delib.C.R. 3 ottobre 2017 n. 233-35836 di approvazione del Ppr e contenute nelle NdA (articolo 3, comma 9, articolo 13, commi 11, 12 e 13, articolo 14, comma 11, articolo 15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, articolo 26, comma 4, articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, articolo 39, comma 9 e articolo 46, commi 6, 7, 8, 9) e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili e che sono di immediata applicazione per gli interventi sul territorio; b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 2, delle NdA attraverso il recepimento dell'intero apparato previsionale del Ppr; c) la coerenza e l'armonizzazione, ai sensi dell' |
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Art. 3 - Provvedimenti di specificazione1. Gli adeguamenti al Ppr sono predisposti secondo le indicazioni generali contenute nel presente regolamento; la Giunta r |
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CAPO II - Piani settoriali e piani d'area |
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Art. 4 - Adeguamento al Ppr1. I nuovi strumenti della pianificazione settoriale e le loro varianti, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera c), della L.R. 56/1977 garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr, dimostrando negli elaborati di piano la coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NdA e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - prima parte. |
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Art. 5 - Regime transitorio1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo già adottati e non ancora approvati alla data di entrata |
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CAPO III - Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana |
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Art. 6 - Ruolo della pianificazione d'area vasta1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione provinciale e della città metropolitana è principalmente finalizzato a garantire il perseguimento |
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Art. 7 - Piani territoriali di coordinamento provinciali1. Il processo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera a) della L.R. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva dei piani stessi, che dia piena attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e la conseguente predisposizione di una variante for |
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Art. 8 - Piano territoriale generale della Città metropolitana1. Il piano territoriale generale della città metropolitana come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 56/1977, assume a tutti gli effetti valore di piano territoriale di coordinamento; esso costituisce strumento di attuazione delle previsioni del Ppr e pertanto è formato e approvato in adeguamento al Ppr stesso, secondo il procedimento di cui all' |
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CAPO IV - Pianificazione urbanistica |
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Art. 9 - Ruolo della pianificazione urbanistica1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione urb |
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Art. 10 - Adeguamento al Ppr1. Il processo di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera a) della L.R. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore come previsto dall'articolo 17, comma 3, della L.R. 56/1977, in quanto variante che interessa l'intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l'impianto strutturale e l'apparato normativo del Prg. 2. Dall'entrata in vigore del Ppr non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali o revisioni allo strumento urbanistico che non siano comprensivi dell'adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 7, delle NdA. 3. La variante di cui al comma 1 è formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della L.R. 56/1977; l'articolo 15-bis della medesima legge disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il Comune, la Provincia o la Città metropolitana, la Regione, il MiBAC (Segretariato e Sopri |
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Art. 11 - Regime transitorio1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 10, qualsiasi variante al Prg, formata e approvata secondo il procedimento previsto dalla L.R. 56/1977, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA. 2. Sino all'adeguamento di cui all'articolo 10, le previsioni dei Prg vigenti alla data di entrata in vigore del Ppr si attuano con le modalità, dirette o indirette, previste dal Prg stesso, purché non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a). 3. La Relazione illustrativa delle varianti di cui al comma 1 contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr e dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'Allegato B al presente regolamento. 4. Per le vari |
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Art. 12 - Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr1. Qualsiasi variante al Prg successiva alla variante di adeguamento al Ppr deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA del Ppr stesso. La Relazione illustrativa della variante contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr, e descrive come lo strumento urbanistico rispetta le disposizioni del Ppr, secondo i contenuti di cui all'Allegato B al presente regolamento. 2. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle varianti strutturali e generali, nei casi previsti dall'articolo 15-bis, comma 2 della L.R. 56/1977. 3. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa a |
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Art. 13 - Adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nel sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"1. I Comuni che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela p |
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Art. 14 - Usi civici1. Qualora il Comune intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del Reg. |
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CAPO V - Autorizzazioni paesaggistiche |
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Art. 15 - Procedure autorizzative1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, come previsto dall'articolo 146, comma 7, del Codice l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (la Regione o il Comune con il supporto della commissione locale del paesaggio) preliminarmente alla valutazione di compatibilità paesaggistica verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento |
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Art. 16 - Semplificazioni1. Ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del Codice, a seguito della comunicazione del Segretariato al Comune della positiva verifica di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, di cui all'articolo 10, comma 11 del presente regolamento, |
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CAPO VI - L'attuazione e la gestione del piano |
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Art. 17 - Programmi, piani e progetti strategici1. L'attuazione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio individuate dal Ppr avviene mediante la realizzazione dei programmi, piani e progetti strategici previsti dall'articolo 44, comma 2, delle NdA sintetizzati nella tavola P6 del Ppr, a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati) e attraverso l'elaborazione di approfondimenti tematici quali ad esempio studi e analisi, linee guida e cataloghi. 2. In coerenza con i contenuti e le strategie del Ppr e in recepimento della |
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Art. 18 - Processi partecipativi1. La Regione organizza attività di formazione per tecnici e operatori di settore al fine di agevolare il processo di conoscenza, attuazione e adeguamento dei piani di settore di competenza regionale, dei piani d'area, dei piani d'area vasta e degli strumenti urbanistici al Ppr. |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica1. La verifica della conformità al Ppr dei piani di cui all'articolo 3 comma 5 delle NdA è effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento. 2. La verifica di c |
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Allegato A - Modalità per la redazione della variante urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (articolo 10 del Regolamento)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Criteri per l’individuazione dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici (articolo 10 comma 8 del Regolamento)Parte di provvedimento in formato grafico |
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