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Com. Ass.R. Piemonte 16/10/2014

Termini e modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all’articolo 15 e delle conferenze di servizi di cui all’articolo 16 bis e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica.
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[Premessa]



Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Province della Regione Piemonte

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Loro Sedi


L’applicazione ampia e generalizzata del metodo della copianificazione rappresenta una delle principali novità della Nuova Legge Urbanistica Regionale (NLUR), così come introdotta tramite le leggi regionali n° 3 e n° 17 del 2013, che hanno modificato la legge regionale n° 56 del 1977 “Tutela ed uso del suolo”.

Altro punto centrale nel metodo della copianificazione è rappresentato dallo svolgimento in modo integrato delle procedure urbanistiche e di valutazione ambientale.

Come è noto, il principale strumento tramite il quale trova concreta attuazione la copianificazione è rappresentato dalle Conferenze di copianificazione e valutazione, di norma convocate dal Comune (o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica), cui spetta poi – al termine del processo di copianificazione – l’approvazione finale dello strumento urbanistico.

Per il corretto svolgimento delle Conferenze di copianificazione e valutazione è di centrale importanza la corretta gestione delle relative convocazioni, nonché la trasmissione degli allegati tecnici e amministrativi.

Con riferimento al tema delle convocazioni, si rileva che pervengono a questa Direzione convocazioni alle Conferenze di copianificazione e valutazione, predisposte dai Comuni o loro forme associative, nell’ambito dei procedimenti di approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali, con termini di ricezione spesso inadeguati per il corretto esame della documentazione predisposta.

Nello spirito della leale collaborazione tra Enti, si tiene a precisare che tali convocazioni risultano inevitabilmente irrituali e sono motivatamente contestabili da questa Amministrazione; inoltre, esse possono provocare la mancata partecipazione delle strutture della Direzione alle Conferenze convocate in modo inappropriato.

A tal proposito si rammenta che all’articolo 5, comma 3, del Regolamento regionale: “Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, approvato con decreto della Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R è previsto che: “La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r., deve pervenire ai destinatari almeno 25 giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si aprirà la Conferenza e l’oggetto della convocazione.”. Tale previsione teneva conto del termine di 15 giorni per la pubblicazione del documento programmatico, previsto all’articolo 2, comma 4 della l.r. 1/2007, per consentire all’Amministrazione comunale di concludere la fase della pubblicazione e delle osservazioni prima dell’avvio della Conferenza di pianificazione.

Ora, l’articolo 15, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come recentemente modificata, prevede che: “La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito

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Allegato A - Bozza di richiesta via e-mail dei Comuni alla Regione per ottenere l’accesso alla piattaforma informatica per la trasmissione degli allegati (modalità sperimentale per l’invio della documentazione alla Regione)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Bozza della comunicazione e-mail che la Regione invia ai Comuni, in risposta alla email di cui all’Allegato A, con le istruzioni e le informazioni tecniche per l’accesso alla piattaforma informatica per la trasmissione degli allegati (modalità sperimentale per l’invio della documentazione alla Regione)- (punto 2.2)

Parte di provvedimento in formato grafico

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