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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 09/03/2023, n. 3
L. R. Piemonte 09/03/2023, n. 3
L. R. Piemonte 09/03/2023, n. 3
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CAPO I - Disposizioni in materia di caccia e agricoltura |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2018 |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5/2018 |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 5/20181. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente: "d) due rappresen |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5/20181. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5/2018 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 5/20181. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente: "Portale faunistico-venator |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 5/2018 |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale n. 1/20191. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente: |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 1/20191. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 1/2019 è inserito il seguente: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019 |
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Art. 10 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale n. 1/20191. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1/20 |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 1/20191. All'articolo 25, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 1/2 |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 1/20191. Il comma 3-bis dell'articolo 26 della legge regionale n. 1/201 |
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Art. 13 - Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale n. 1/20191. L'articolo 83 della legge regionale n. 1/2019 è sostituito dal seguente: "Art. 83. (Sistema territoriale di riferimento) 1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 92 della legge regionale n. 1/20191. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della legge regiona |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 95 della legge regionale n. 1/20191. La lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 95 della legge regionale n. 1/2 |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019 |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 110 della legge regionale n. 1/2019 |
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CAPO II - Disposizioni in materia di attività estrattive |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 23/20161. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente: "3. Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'est |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23/20161. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente: "3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sosta |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23/20161. Al termine dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 23/20161. La lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale n. 23/2016 è sostituita |
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CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia sociale e movimenti migratori |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 4-ter della legge regionale n. 28/19761. Il primo comma dell'articolo 4-ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17/2011 |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17/20111. L'articolo 3 della legge regionale n. 17/2011 è sostituit |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 2 e abrogazione dell'allegato A della legge regionale n. 19/20221. L'allegato A alla legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (In |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di assistenza sociale |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge regionale n. 1/20041. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interve |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 1/20041. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1/20 |
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Art. 28 - Omissis
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CAPO V - Disposizioni in materia di professioni intellettuali |
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Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2011 |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19/20111. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 19/2011, dopo la parola "pa |
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CAPO VI - Disposizioni in materia di gioco d'azzardo |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19/20211. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regional |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19/2021 |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19/20211. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regiona |
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CAPO VII - Disposizioni in materia di foreste, governo del territorio, rifiuti, elettromagnetismo, energia, ambiente e demanio idrico |
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Sezione I - Foreste |
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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 8 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Programmazione e pianificazione forestale). 1. La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità a |
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Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 9 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Programma forestale regionale) 1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e st |
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Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 10 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Piano forestale d'indirizzo territoriale) |
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Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 11 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 11. (Piano di gestione forestale e strumento equivalente) 1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4/20091. L'articolo 12 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 12. (Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000) 1. La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 200 |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4/20091. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regiona |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 4/2009 |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4/20091. All'articolo 19, comma 7, lettera d-quater), della legge regionale |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 4/20091. All'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 4/2 |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 4/20091. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge re |
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Art. 45 - Disposizione transitoria in riferimento alla legge regionale n. 4/20091. Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, |
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Sezione II - Governo del territorio |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 56/19771. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente: |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24/1996 |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24/19961. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24/1996 è sostituito dal seguente: |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 24/19961. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24/1996 |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 19/1999 |
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Art. 51 - Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/20091. Gli allegati B e C della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 |
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Art. 52 - Abrogazione dell'articolo 69 della legge regionale n. 13/2020 |
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Art. 53 - Inserimento dell'articolo 76-quinquies nella legge regionale n. 13/20201. Dopo l'articolo 76-quater della legge regionale n. 13/2020 è inserito il seguente: "Art. 76-quinquies. (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, pro |
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Sezione III - Rifiuti |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1/20181. All'articolo 7, comma 4, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio |
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Art. 55 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1/20181. All'articolo 10, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2 |
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Art. 56 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1/20181. Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale n. 1/20 |
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Sezione IV - Elettromagnetismo |
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19/20041. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dopo le |
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Art. 58 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19/20041. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 19/2004 le parole "disposizioni di cui" sono sostituite dalle seguenti "sanzioni previste" e le parole "Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA." sono soppresse. |
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Sezione V - Energia |
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Art. 59 - Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della d |
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Art. 60 - Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale n. 23/19841. La legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata. |
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Sezione VI - Ambiente |
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Art. 61 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32/19821. Il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 2 novem |
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Sezione VII - Demanio idrico |
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Art. 62 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12/20041. All'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale 18 magg |
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 63 - Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - Modifiche all'articolo 98 della legge regionale n. 44/20001. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ( |
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Art. 68 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 31/20061. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) è sostituito dal seguente: |
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Art. 69 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 31/20061. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31/2 |
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Art. 70 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 31/20061. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006 |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 23/20151. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite all |
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Art. 73 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23/20151. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 23/20 |
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Art. 74 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23/20151. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 dell |
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CAPO IX - Disposizioni in materia di pari opportunità |
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Art. 75 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2021 |
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Art. 76 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11/20211. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2021 dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "di |
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CAPO X - Disposizioni in materia di usi civici |
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Art. 77 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale n. 29/20091. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicem |
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Art. 78 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 29/20091. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regional |
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Art. 79 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 29/20091. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/2 |
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CAPO XI - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 80 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 28/19991. Dopo il comma 03 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed inc |
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Art. 81- Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 28/19991. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Aut |
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Art. 82 - Inserimento dell'articolo 11.1 nella legge regionale n. 28/19991. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 11.1. (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica) 1. Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti. |
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Art. 83 - Inserimento dell'articolo 11.2 nella legge regionale n. 28/19991. Dopo l'articolo 11.1 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: |
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Art. 84 - Inserimento dell'articolo 11.3 nella legge regionale n. 28/19991. Dopo l'articolo 11.2 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 11.3. (Sanzioni) 1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8. 2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di eserc |
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Art. 85 - Inserimento dell'articolo 11.4 nella legge regionale n. 28/19991. Dopo l'articolo 11.3 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 11.4. (Disposizioni generali sui controlli di regolarità) |
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Art. 86 - Inserimento dell'articolo 11.5 nella legge regionale n. 28/19991. Dopo l'articolo 11.4 della legge regionale n. 28/1999 è i |
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CAPO XII - Disposizioni in materia di sanità |
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Art. 87 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 55/19871. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novemb |
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Art. 88 - Omissis
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Art. 89 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/20071. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: |
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Art. 90 - Art. 92 - Omissis
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Art. 93 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 2/20231. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 30 genna |
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Art. 94 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 2/20231. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2/20 |
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CAPO XIII - Disposizioni relative a impegni istituzionali |
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Art. 95 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2009 |
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Art. 96 - Modifiche all'articolo 5-bis della legge regionale n. 2/2009 |
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Art. 97 - Modifiche all'articolo 28-bis della legge regionale n. 2/20091. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28-bis della |
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Art. 98 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 19/2009 |
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Art. 99 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 23/2016 |
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Art. 100 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23/20161. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 23/20 |
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Art. 101 - Omissis
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Art. 102 - Modifiche all'articolo 111 della legge regionale n. 1/2019 |
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Art. 103 - Omissis
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Art. 104 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 11/2021 |
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Art. 105 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19/20211. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 lugl |
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Art. 106 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19/20211. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regional |
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Art. 108 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 25/20211. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordi |
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Art. 109 - Modifiche all'articolo 101 della legge regionale n. 25/20211. Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale n. 25/2021 è sostituito dal seguente: |
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Art. 110 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7/20221. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizi |
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Art. 111 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7/20221. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 7/2022 le parole: "dal regolamento edilizio comunale o, in dife |
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Art. 112 - Abrogazione degli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7/2022 |
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Art. 113 - Art. 116 - Omissis
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CAPO XIV - Altre disposizioni |
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Sezione I - Acque minerali e termali |
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Art. 117 - Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 25/19941. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del regio decreto 11 dice |
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Sezione II - Enti locali |
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Art. 118 - Omissis
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Art. 119 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 11/20121. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge reg |
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Art. 120 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 11/20121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 21 della legge regionale n. |
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Art. 121 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19/20201. Il quarto punto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge |
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Art. 122 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13/20211. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente: |
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Art. 123 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13/20211. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13/2021 dopo le parole "de |
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Sezione III - Turismo |
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Art. 124 - Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all' |
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Art. 125 - Modifiche all'articolo 5-bis della legge regionale n. 12/19871. L'articolo 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) è sostituito dal seguente: "Art. 5-bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico) 1. Ai fini dell'esercizio della funzione |
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Art. 126 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14/20161. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) sono aggiunte infine le parole: "e loro aggregazioni". |
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Art. 127 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14/2016 |
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Art. 128 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 14/20161. All'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/ |
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Sezione IV - Sport e post olimpico |
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Art. 129 - Omissis
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Art. 130 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21/20061. Il comma 5-bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno |
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Art. 131 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23/20201. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge re |
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Sezione V - Cultura |
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Art. 132 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 11/20181. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1° agost |
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Art. 133 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11/20181. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regiona |
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Art. 135 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 11/20181. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della legge re |
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Sezione VI - Protezione civile |
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Art. 136 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15/20181. All'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 ottob |
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Art. 137 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 15/2018 |
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Sezione VII - Lavoro |
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Art. 138 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16/20221. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge reg |
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Art. 139 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2022 |
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Sezione VIII - Organizzazione regionale |
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Art. 140 - Art. 141 - Omissis
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CAPO XV - Disposizioni finali |
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Art. 142 - Abrogazioni1. Le leggi regionali di cui all'allegato B alla presente legge sono abrogate.
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Art. 143 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Allegato A - Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/2009(Art. 51)
Allegato B Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 43 e 44)
La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali: - Livello I: screening Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (prima parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o di un progetto/intervento/attività su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/siti Natura 2000. - Livello II: valutazione appropriata Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (seconda parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo e non si sia in grado di escludere che il piano, progetto/intervento/attività possa avere effetti negativi sul sito/siti Natura 2000. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto/intervento/attiv |
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Allegato B - Leggi regionali abrogate(Art. 142)
TURISMO 1) legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva); Si tratta di una legge con cui si è provveduto in passato (anni 1974 e 75) a concedere a favore degli enti pubblici e privati operanti nel settore turistico specifiche provvidenze e per la realizzazione di opere di costruzione, ammodernamento e adattamento di esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri ai fini dello sviluppo economico del movimento turistico. Ad oggi, la norma in esame risulta non più finanziata e implicitamente abrogata dalla disciplina successiva (L.R. n. 18/1999 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica") che, in tale ambito, è intervenuta a regolare adeguatamente la materia.
2) legge regionale 4 settembre 1975, n. 49 (Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23);
3) legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9 (Proroga e modifiche delle disposizioni della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);
4) legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);
5) legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 (Proroga e modifiche della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);
6) legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 (Interventi per lo sviluppo dell |
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