Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 63 così recitava: “Art. 63. - (Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione - 1. Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).”

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