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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 12/08/2013, n. 17
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Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/03/2014, n. 3
- L.R. 14/10/2014, n. 14
- L.R. 11/03/2015, n. 3
- L.R. 22/01/2019, n. 1
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Capo I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 1. - (Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica)1. Ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica, la Regione promuove, nell |
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Capo II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA |
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Art. 2. - (Modifiche ai Titoli I e II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 3)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2013, n. 3, è sostituita dalla seguente: “c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa;”. 2. Al comma 7 dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole “gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di ap |
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Art. 3. - (Modifiche al Titolo III della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)1. Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 25 della l.r. 3/2013, prima delle parole “valuta le esigenze di sviluppo” sono inserite le seguenti: “definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e”. 2. Al numero 5 bis) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 25 della l.r. 3/2013, dopo le parole “lotti interclusi”, sono inserite le seguenti “senza distinzione tra destinazioni d'uso,”. 3. Alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 27 della l.r. 3/2013, le parole “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;” sono sostituite dalle seguenti: “e quanto ulteriormente previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);”. 4. Dopo la lettera c bis) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 3/2013, è aggiunta la seguente: “c ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;”. 5. Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 3/2013, dopo la parola “lettere” è inserita la seguente “0a),”. 6. Al comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' |
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Art. 4. - (Modifiche ai Titoli IV, V e VI della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)1. Al comma 12 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della l.r. 3/2013, le parole “rurali ad uso residenziale” sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 45 della l.r. 3/2013, dopo le parole “le utilizzazioni di cui al” sono inserite le seguenti “primo periodo del”. 3. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. n. 56/1977, come sostituito dall'articolo 46 della l.r. |
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Art. 5. - (Modifiche al Titolo X della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e disposizioni di coordinamento)1. La rubrica dell'articolo 91 bis, della l.r. 56/1977, come sostituito dall |
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Art. 7. - (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)1. Al comma 2 dell’articolo 1 della leg |
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Art. 8. - (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3)1. Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla |
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Capo III. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTRUZIONE |
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Art. 9. - (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere)1. Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenziali alle str |
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Art. 10 - Omissis |
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Art. 12 - Omissis |
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Capo IV. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO |
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Art. 14. - (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006)1. Una percentuale pari al 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati sul capitolo 30555 del bilancio regionale a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale è destinata al finanziamento di studi |
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Art. 15. - (Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico)1. I canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai cors |
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Art. 16. - (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione |
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Art. 17 - Omissis |
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Art. 18. - (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e abrogazioni di norme)1. La tabella di cui all’allegato A previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) è sostituita dalla tabella di cui all’allegato A alla presente legge; essa |
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Art. 19 - Art. 20 - Omissis |
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Capo VI. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E MONTAGNA |
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Art. 21 - Omissis |
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Art. 23 - Art. 24 - Omissis |
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Capo VII. - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis |
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Art. 29. - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del |
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Art. 31 - Art. 32 - Omissis |
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Art. 33. - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell' |
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Art. 36 - Art. 37 - Omissis |
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Allegato A - Tabella “canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche”Servitù (occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti) a) attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali:
- Il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l’area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione. - Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua. b) attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni: - per ciascun attraversamento 180,00 - il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione. - Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua c) parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale: - il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; canone minimo 180,00 - per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50% d) Attraversamento con ponti, passerelle, guadi
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