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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 23/01/2017, n. 1/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/01/2017, n. 1/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/01/2017, n. 1/R.
- L.R. 29/05/2020, n. 13
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Titolo I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Conferenza di copianificazione e valutazione)1. La conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata conferenza) è prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al |
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Art. 2. - (Titolarità della rappresentanza in conferenza)1. Le amministrazioni che partecipano alla conferenza con diritto di voto sono il comune o la forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia o la città metropolitana, la Regione, nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito den |
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Art. 3. - (Partecipazione della Regione alla conferenza)1. La partecipazione della Regione alla conferenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, è attribuita al dirigente della struttura tecnica regionale competente per materia e per ambito territoriale, individuato quale rappresentante unico regionale (di seguito denominato rappresentante regionale); è fatta salva la facol |
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Art. 4. - (Delega della partecipazione della Regione alla conferenza)1. Il rappresentante regionale può delegare la partecipazione alla conferenza in conformità alle pertinenti |
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Art. 5. - (Modalità di convocazione della conferenza)1. La conferenza è convocata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 1 della l.r. 56/1977. 2. La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto; preferibilmente lo svolgimento della conferenza avviene presso la sede regionale territorialmente competente o della provincia o della città metropolitana interessata. 3. La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli articoli 14 o 14 bis della l.r. 56/1977, da trasmettere ai soggetti di cui all’ |
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Art. 6. - (Validità della seduta ed espressione del parere di competenza)1. La seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto r |
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Titolo II - Conferenza sulla proposta tecnica del progetto preliminare |
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Art. 8. - (Svolgimento della prima seduta della conferenza)1. L’amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante. Nel corso dell’illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. 2. La conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante con le definizioni dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, al fine di stabilire la correttezza della procedura individuata. Gli esiti di tale verifica sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 3. Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi, ritenute necessarie; la richiesta di integrazion |
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Art. 9. - (Seduta conclusiva della conferenza)1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, osservazioni e contributi, trasmessi anche per via telematica, di cui il soggetto proponente si avvale p |
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Titolo III - Conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo |
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Art. 10. - (Convocazione della conferenza)1. La conferenza per l’espressione del parere sulla proposta tecnica di progetto definitivo adottato dalla Giunta co |
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Art. 11. - (Svolgimento della prima seduta della conferenza)1. L’amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto definitivo del piano o della variante. Nel corso dell’illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. 2. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto definitivo e quella degli eventuali chiarimenti richiesti, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire. 3. Qualora, nel corso della seduta, si rilevi la necessità di integrazione o chiarimenti rispetto agli atti trasmess |
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Art. 12. - (Seduta conclusiva della conferenza)1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, i propri pareri le osservazioni e i contributi, trasmessi anche per via telematica. 2. Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento. 3. Esaurita l'illustrazione, il presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, formul |
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Titolo IV - Atti conclusivi |
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Art. 14. - (Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5 della l.r. 56/1977)1. La Giunta regionale, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della co |
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Art. 15. - (Parere conclusivo della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo)1. La conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del progetto definitivo, esprime, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni o negativo. 2. Il parere positivo o positivo con condizioni è trasmesso dal preside |
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Art. 16. - (Segreteria e verbali della conferenza)1. Il segretario della conferenza, designato dal presidente della conferenza, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nell |
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Art. 17. - (Pubblicazione e trasmissione degli atti approvati)1. La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, ai sensi dell’articolo 15, comma 17 della l.r. 56/1977, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esposti in pubblica e continua visione sul sito informatico dell’ente proponente. 2. La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio com |
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